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Vademecum per gli Abruzzesi nel mondo
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1 Informazioni per gli Abruzzesi residenti all’estero

1.1 Cittadinanza
1.2 Esercizio del diritto di voto
1.3 Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)
1.4 Organismi rappresentativi all’estero

2 Informazioni per chi rientra

2.1 Pensioni
2.2 Assistenza sanitaria
2.3 Certificazioni
2.4 Tasse e tributi
2.5 Banche
2.6 Riconoscimento dei titoli di studio
2.7 Servizio di leva
2.8 Servizio civile

 

 

 


 

1 - Informazioni per gli Italiani residenti all’estero

1.1 - Cittadinanza.

La materia è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("Nuove norme sulla cittadinanza"), e dal relativo Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R 12 ottobre 1993, n. 572.
In sintesi, la cittadinanza del nostro Paese può essere attribuita per nascita o per successiva acquisizione; in alcune condizioni può anche essere perduta ed eventualmente riacquistata.
La Legge n. 91/1992 stabilisce essere cittadini italiani per nascita il figlio di padre e madre cittadini o chi sia nato in Italia da genitori ignoti o apolidi, ovvero da genitori stranieri dei quali non segua la cittadinanza.
Acquista invece la cittadinanza italiana:

Riacquista la cittadinanza, dopo averla perduta:

Per informazioni più dettagliate e per chiarimenti circa le procedure, potrà essere utile rivolgersi all’Ambasciata e ai Consolati ed eventualmente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di riferimento.
La legge n. 91/1992 presenta alcune novità rispetto alla precedente legislazione in materia, che merita il caso di segnalare.
Anzitutto, nell’ottica di realizzare la parità tra uomo e donna, stabilisce che anche il coniuge di una cittadina italiana acquisti, per matrimonio, la cittadinanza.
Nel caso invece si acquisti una cittadinanza straniera, può essere conservata, a meno di una sua espressa rinuncia, anche quella italiana; così pure il figlio minore di cittadini italiani, nato e residente all’estero, possiede la cittadinanza italiana, cui può eventualmente rinunciare, assieme alla cittadinanza del Paese di nascita, senza più l’obbligo di opzione.
Con l’articolo 17 la legge ha poi consentito, con proroghe protratte fino al 31 dicembre 1997, di riacquistare, previa dichiarazione di volontà, la cittadinanza perduta per effetto dei precedenti automatismi o per non aver fatto l’opzione al raggiungimento della maggiore età.
Infine, i figli e nipoti di cittadini italiani emigrati vedono ridotto a tre anni il periodo di residenza in Italia, necessario per ottenere la cittadinanza italiana.

 


 

1.2 - Esercizio del diritto di voto

L’articolo 48 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini italiani, uomini o donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, sono elettori; in tale qualità si ha attualmente diritto di votare per le elezioni europee e per quelle politiche e amministrative (comunali, provinciale e regionali) italiane, con voto personale ed eguale, libero e segreto. Unica esclusione a tale diritto vige nei casi di incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Per gli Italiani all’estero il problema è però sempre consistito nel poter esercitare concretamente questo diritto/dovere costituzionale.
La materia ha visto un primo, importante passo in avanti con la pubblicazione, nel gennaio 2000, dopo una gestazione di alcuni decenni, del testo di Legge Costituzionale recante una modifica all’articolo 48 della Costituzione, con la quale si è istituita la circoscrizione "Estero" per l’esercizio del diritto di voto degli Italiani residenti in altri Paesi.
Questo è tuttavia solo un primo, necessario momento nella strada che si dovrà ancora fare per assicurare l’esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani all’estero: con altra legge costituzionale, infatti, il Parlamento dovrà procedere a modificare anche gli articoli 56 e 57 della Costituzione, al fine di stabilire il numero dei deputati e senatori da eleggere nella circoscrizione "Estero"; infine, con legge ordinaria, si dovranno stabilire i requisiti e le modalità per l’esercizio del diritto di voto.
Limitatamente al voto per l’elezione del Parlamento Europeo da parte dei cittadini italiani che risiedano nei Paesi dell’Unione è previsto che, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di esercitare il diritto di voto per i candidati presentatisi nel Paese di residenza, si possa votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso le sezioni istituite nel territorio dei Paesi stessi.
Le sezioni elettorali vengono individuate dagli uffici consolari previa esibizione del certificato elettorale spedito per posta dal Ministero dell’Interno all’indirizzo registrato nelle anagrafi.
La facoltà è estesa anche ai cittadini temporaneamente presenti nei Paesi membri dell’Unione per motivi di studio e di lavoro, nonché agli elettori familiari con essi conviventi.
Per poter esercitare il diritto di voto questi elettori devono far pervenire al consolato competente, entro l’ottantesimo giorno precedente la votazione, apposita domanda rivolta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 


 

1.3 - Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).

Ogni cittadino italiano deve obbligatoriamente essere iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, che contiene la "storia" individuale e familiare di ciascuno.
Per i cittadini che vivono all’estero la legge 27 ottobre 1988, n. 470 ha provveduto, istituendo un’anagrafe apposita: l’Anagrafe, appunto, degli Italiani residenti all’estero.(A.I.R.E.).
Essa è tenuta presso ogni Comune italiano e presso il Ministero dell’Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi contenenti le schede individuali e di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono. L’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali, quelli relativi alle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6 della legge. n.470/1988 e i dati relativi ai cittadini nati e residenti all’estero.
Vi dev’essere registrata ogni mutazione relativa alle posizioni anagrafiche conseguente a dichiarazioni rese dagli interessati, per sé o per persone sulle quali esercitino la potestà o tutela, in merito a trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all’estero. Deve esservi annotata anche ogni variazione relativa a comunicazioni di stato civile o concernenti il cambio di qualifica professionale e del titolo di studio.
È consigliabile, nel proprio stesso interesse, verificare la posizione anagrafica presso il Comune ove si è iscritti, al quale ci si potrà rivolgere per ricevere ulteriori informazioni.
I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all’estero, devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’immigrazione stessa. Nel caso in cui un cittadino residente all’estero cambi residenza o abitazione, deve darne comunicazione, entro lo stesso termine di 90 giorni, all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o abitazione.
Si sottolinea l’obbligo per i cittadini italiani residenti all’estero di iscriversi all’AIRE: l’iscrizione consente di avvalersi dei servizi che per legge sono erogabili dagli Uffici consolari.
Secondo dati forniti dal Ministero per gli Esteri, al 31.12.1999 risultano iscritte presso l’anagrafe degli uffici consolari 3.775.635 persone, su una stima di circa 4.250.000 cittadini italiani.
La distribuzione per continente è così data:

- Europa: 2.132.773
- Asia: 26.140
- Africa: 68.041
- America Settentrionale: 333.306
- America Centrale: 16.913
- America Meridionale: 1.078.405
- Australia e Oceania: 120.057

I Paesi esteri che accolgono il maggior numero di Italiani iscritti sono, in ambito Europeo, la Germania, la Svizzera e la Francia, in area extra-europea, l’Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti d’America ed il Canada.
Ecco un quadro riassuntivo per nazioni:

- Germania: 660.257
- Argentina: 537.311
- Svizzera: 517.554
- Francia: 372.824
- Brasile: 289.763
- Belgio: 278.703
- Stati Uniti 205.012
- Gran Bretagna: 146.186
- Canada: 128.294
- Venezuela: 126.365
- Australia: 118.409
- Uruguay: 54.058
- Sudafrica: 36.968
- Cile: 31.519
- Paesi Bassi: 29.363
- Lussemburgo: 22.108
- Altri: 220.941

 


 

1.4 - Organismi rappresentativi degli Italiani all’estero.

  • Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero (C.G.I.E.)

Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero è l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongano in essere politiche che interessano le comunità all’estero. Esso è stato istituito, come recita l’art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, al fine di "promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all’estero e di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale, l’integrazione nelle società di accoglimento e alla partecipazione alla vita delle comunità locali".
Il C.G.I.E. ha sede in Roma, è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri ed è costituito dall’Assemblea plenaria, dalle Commissioni Continentali e dalle Commissioni Tematiche: è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli Italiani all’estero attraverso le assemblee elettorali locali (le ultime elezioni hanno avuto luogo nell’ottobre 1998) e 29 nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione delle organizzazioni nazionali dell’emigrazione, dei partiti con rappresentanza parlamentare, dei sindacati, dei patronati e di altri organismi.
Nelle due assemblee plenarie annuali, il C.G.I.E. esamina i problemi delle comunità italiane all’estero, formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero.
In particolare, il C.G.I.E. esprime il parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo, riguardanti le seguenti materie:

  1. stanziamenti dello Stato in favore delle comunità all’estero;
  2. programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;
  3. criteri per l’erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione;
  4. programmi radiotelevisivi per le comunità all’estero;
  5. linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
  • I Comitati degli Italiani all’estero (Com.It.es.).

I Comitati degli Italiani all’estero sono stati istituiti con legge 8 maggio 1985, n. 205, modificata con legge 5 luglio 1990, n. 172.
Hanno sede presso la rappresentanza diplomatica o le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedano almeno 3000 cittadini italiani. I componenti variano da un minimo di 12 (per comunità fino a 100.000 connazionali) ad un massimo di 24 (per comunità più grandi). Il Comitato, in collaborazione con l’autorità consolare ed altri enti interessati, promuove idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricerca, allo sport e al tempo libero della comunità italiana di cui è espressione.
L’autorità consolare richiede al Comitato pareri, proposte e raccomandazioni nelle materie che interessano la collettività italiana, comprese le richieste di fondi al Ministero degli Affari Esteri, da parte di sodalizi, associazioni e comitati che svolgano, nella circoscrizione, attività sociali, assistenziali e ricreative in favore della comunità italiana.

 

 

2 - Informazioni per chi rientra.

2.1 - Pensioni

Legge 30 aprile 1969, n. 153
Legge 12 giugno 1984, n. 222
Legge 23 ottobre 1992, n. 421
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Legge 8 agosto 1995, n. 335

La pensione di vecchiaia è la prestazione pensionistica spettante al compimento dell’età cosiddetta pensionabile; nell’assicurazione generale obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2000 è stata portata a 65 anni di età, per gli uomini e a 60 per le donne, realizzando quindi la parità dell’età pensionabile tra la categoria dei lavoratori dipendenti e quella dei lavoratori autonomi.
Sono previste alcune eccezioni, con limiti di età più bassi per talune categorie.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, quando i requisiti contributivi sono soddisfatti, ovvero dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti contributivi, ovvero, infine, dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda, se viene espressamente richiesto.
Dal 1.1.1993 i lavoratori dipendenti, per avere la pensione, devono cessare il rapporto di lavoro; la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione stessa.
La legge n. 335/95 ha cambiato radicalmente la pensione di vecchiaia, rendendola unica, cancellando quindi, a regime, la pensione di anzianità.
>I requisiti previsti dalla L.335/95 per poter beneficiare del trattamento di vecchiaia sono: l’aver maturato, dopo l’1.1.1996, un’anzianità assicurativa e contributiva pari almeno a 5 anni, l’avere almeno 57 anni di età e aver risolto il rapporto di lavoro.
Se all’età di 57 anni l’importo della pensione di vecchiaia non copre il minimo vitale, pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale, la decorrenza della pensione viene differita negli anni, fino al raggiungimento di tale minimo previsto.
Qualora all’età di 65 anni non si raggiunga tale minimo, la pensione viene comunque liquidata; l’interessato potrà integrare l’importo facendo domanda di assegno sociale, introdotto dalla legge n. 335/95 in sostituzione della pensione sociale, in quanto non è più previsto, per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, il trattamento minimo.

- Pensione di anzianità

E’ la prestazione pensionistica che può essere liquidata a qualsiasi età, anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile, purché siano trascorsi 35 anni dalla data d’inizio dell’assicurazione, risultino versati 35 anni di contribuzione, corrispondenti a n. 1.820 contributi settimanali ed il richiedente non presti attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data della presentazione della domanda.
Non sono validi, ai fini del diritto, i contributi figurativi derivanti da indennità di disoccupazione, di malattia od infortunio.
A regime, i lavoratori dipendenti potranno usufruire della pensione, una volta cessato il rapporto di lavoro, in presenza del requisito di almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età o, in alternativa, 40 anni di contributi a prescindere dall’età.
Nel periodo transitorio fino alla messa a regime, i requisiti per andare in pensione di anzianità sono i seguenti, riferiti all'età anagrafiche e agli anni di contribuzione:

Lavoratori dipendenti del settore privato

anno 2000: età 55 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2001: età 56 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2002: età 57 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2003: età 57 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2004: età 57 e 35 contribuzione oppure 38 contribuzione;
anno 2005: età 57 e 35 contribuzione oppure 38 contribuzione;
anno 2006: età 57 e 35 contribuzione oppure 39 contribuzione;
anno 2007: età 57 e 35 contribuzione oppure 39 contribuzione;
anno 2008: età 57 e 35 contribuzione oppure 40 contribuzione;

Lavoratori dipendenti del settore pubblico

anno 2000: età 54 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2001: età 55 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2002: età 55 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2003: età 56 e 35 contribuzione oppure 37 contribuzione;
anno 2004: età 57 e 35 contribuzione oppure 38 contribuzione;
anno 2005: età 57 e 35 contribuzione oppure 38 contribuzione;
anno 2006: età 57 e 35 contribuzione oppure 39 contribuzione;
anno 2007: età 57 e 35 contribuzione oppure 39 contribuzione;
anno 2008: età 57 e 35 contribuzione oppure 40 contribuzione.

Per commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la pensione di anzianità si conseguirà con almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi.
Permane l’accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi, a prescindere dall’età.

L’importo della pensione deriva dalla somma delle due quote spettanti, tenendo presente che i contributi da lavoro dipendente danno diritto ad una quota di pensione calcolata con le norme dei lavoratori dipendenti, mentre i contributi da lavoro autonomo danno diritto ad una quota calcolata con le norme dei lavoratori autonomi.

La prestazione, in base alla legge n. 222/84, spetta ai lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alla maggior parte delle forme sostitutive, la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Il richiedente l’assegno ordinario di invalidità deve poter far valere nell’arco della vita lavorativa almeno 260 contributi settimanali, di cui almeno 156 (corrispondenti a tre anni) negli ultimi cinque anni precedenti la domanda.
La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ciascun triennio può esserne richiesto il rinnovo. Dopo il terzo rinnovo l’assegno d’invalidità diventa definitivo.
Al compimento dell’età pensionabile (come previsto dalla riforma pensionistica) l’assegno ordinario d’invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

In base alle leggi n. 222/84 e n. 335/95 tale prestazione spetta ai lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’I.N.P.S. ed alle forme esclusive e sostitutive, che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Praticamente, ha diritto alla pensione ordinaria di inabilità colui che ha una incapacità lavorativa nella misura del 100 %.
Il richiedente deve poter far valere almeno 260 contributi settimanali, di cui almeno 156 nel quinquennio precedente la domanda.

Tale trattamento spetta al coniuge superstite o agli orfani, purché non abbiano superato il 18° anno di età o, se superiore, risultino totalmente inabili al lavoro; se studenti di scuola media o professionale sino al 21° anno di età e se universitari frequentanti, fino al 26° anno di età.
In mancanza sia del coniuge che dei figli, la pensione può essere erogata ai genitori. In mancanza di questi ultimi, e sempre a determinate condizioni, può essere liquidata anche ai fratelli.
In caso di morte dell’assicurato, i requisiti di assicurazione sono quelli richiesti per la pensione di invalidità o di vecchiaia a prescindere sia dallo stato di invalidità che dal requisito dell'età pensionabile.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato.
La legge n. 335/95 prevede un nuovo sistema di calcolo della pensione. Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato 18 anni di contributi, il calcolo rimane uguale al precedente, per quelli che a tale data avevano invece meno di 18 anni, la pensione verrà calcolata con il "pro-rata", per tutti gli altri il calcolo verrà effettuato con il sistema contributivo, cioè calcolando l’importo dei contributi versati da quando si inizia a lavorare fino alla cessazione contributiva, rivalutati in base al "P.I.L. nominale" per il coefficiente di trasformazione previsto in base all’età in cui si richiederà la pensione (57 o 65 anni).

La legge n. 335/95 ha introdotto, in sostituzione della pensione sociale, così come era prevista, l’assegno sociale: requisiti sono sempre 65 anni di età, ma la grossa modifica riguarda il limite di reddito per poter accedere alla prestazione assistenziale. Il trattamento spetta all’età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, cittadini italiani che risiedano in Italia, purché non si superino i limiti di reddito personale o cumulato con quelli del coniuge che annualmente vengono stabiliti. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
L’assegno sociale può essere concesso anche in misura ridotta, qualora il reddito personale cumulato con quello del coniuge stia tra i limiti (validi per l’anno 2000) di Lire 8.366.800 e di Lire 16.733.600.
La misura della pensione ridotta sarà pari alla differenza tra l’importo di legge citato e il reddito posseduto.

Importo dell’assegno sociale

1997: mensile 498.700; annuo 6.483.100;
1998: mensile 507.200; annuo 6.593.600;
1999: mensile 616.350; annuo 8.012.550;
2000: mensile 643.600 (presuntivo); annuo 8.366.800 (presuntivo).

Assegno Sociale: limiti di reddito per il diritto oltre il quale l’assegno non spetta:

1997: non coniugati 6.483.100; coniugati 12.966.200;
1998: non coniugati 6.593.600; coniugati 13.187.200;
1999: non coniugati 8.005.400; coniugati 16.010.800;
2000: non coniugati 8.366.800; coniugati 16.733.600.

Apposite norme di legge prevedono prestazioni economiche a favore delle categorie degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti: per ottenerle occorre presentare domanda alla Unità Locale Socio Sanitaria di residenza , potendosi avvalere della consulenza gratuita dei Patronati assistenziali presenti nel territorio.

I contributi utili per il conseguimento della pensione sono: obbligatori, figurativi, volontari o da riscatto:

Se si è già lavorato in Paesi convenzionati e si è in possesso dei requisiti necessari per ottenere la pensione italiana, si deve presentare domanda all’organismo assicurativo del Paese dove si risiede.
Negli altri casi (rientro anticipato in Italia prima di aver maturato il diritto alla pensione o prestazione lavorativa in Paesi non convenzionati), si deve presentare domanda alla sede INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) della provincia di residenza.
Durante la permanenza all’estero occorre, nel proprio interesse, procurarsi ogni documento utile per poter poi inoltrare, in modo completo, domanda di pensione.

In Italia:

All’estero:

 


 

2.2 - Assistenza sanitaria

  • Normativa

Il quadro complessivo dei livelli uniformi di assistenza sanitaria da erogare, è definito dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1992.

  • Tipologie

Il Servizio Sanitario Nazionale eroga, tramite le U.L.S.S. (Unità Locali Socio-Sanitarie) e le Aziende ospedaliere, prestazioni: nei seguenti campi:

  • assistenza medica generica e di base;
  • assistenza specialistica ambulatoriale;
  • assistenza farmaceutica;
  • assistenza ospedaliera;
  • Assistenza integrativa.
  • Beneficiari

I soggetti assistibili dal Servizio Sanitario Nazionale possono essere:

  • cittadini italiani;
  • cittadini stranieri.

I cittadini italiani aventi diritto all’assistenza sanitaria, sono suddivisibili in due grosse categorie, a seconda che siano o meno iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
Nel primo caso sono inclusi, tra gli altri:

  • i residenti in Italia;
  • i lavoratori italiani con attività di lavoro all’estero;
  • i lavoratori frontalieri, sia che operino in Paesi dell’Unione europea convenzionati, sia che operino in Paesi non convenzionati;
  • i dipendenti pubblici in servizio all’estero in zona di confine;
  • i lavoratori italiani con sede di lavoro in Italia e residenza all’estero.

Nel secondo caso sono invece compresi:

  • i cittadini italiani titolari di pensione italiana residenti all’estero in ambito dell’Unione europea o in Paesi convenzionati, che rientrino temporaneamente in Italia;
  • i titolari di pensione italiana residenti in Paesi non convenzionati, che rientrino temporaneamente in Italia;
  • gli emigrati che rientrino temporaneamente in Italia;
  • i dipendenti da organizzazioni internazionali (FAO, NATO, ONU, ecc.) da ambasciate ed uffici consolari o da Stati esteri (Stato della Città del Vaticano, S.M.O.M.), residenti in Italia;
  • il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile.

I cittadini italiani e loro familiari a carico, che rientrino temporaneamente in Italia da Paesi dell’Unione europea o da altri Paesi convenzionati, prima del rientro in Italia dovranno procurarsi, presso l’organismo previdenziale straniero con il quale sono assicurati, il modello E 111, o attestazione equivalente per gli altri Paesi; chi sia già in Italia, può chiedere la documentazione anche tramite l’U.L.S.S.
I cittadini italiani e loro familiari a carico, che rientrino temporaneamente in Italia da Paesi non convenzionati devono iscriversi, allegando un certificato A.I.R.E., presso l’U.L.S.S. di residenza, che rilascia un attestato valido per tutto il territorio nazionale.
Nel caso di espatrio temporaneo in Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi convenzionati, occorre seguire le medesime modalità previste per il rientro temporaneo: ci si dovrà quindi procurare presso l’U.L.S.S. di residenza il modello E 111, o attestazione similare, per i Paesi non appartenenti all’Unione europea, modello che verrà fatto vidimare, in caso di necessità, presso l’istituzione sanitaria del Paese ospitante. L’assistenza verrà erogata nei limiti e modalità stabiliti nei Paesi ospitanti.
Nel caso di espatrio temporaneo in Paesi non convenzionati, l’assistenza sanitaria non è garantita, a meno che non si sia stati inviati all’estero da un datore di lavoro italiano e si sia mantenuta la residenza in Italia.

  • A chi rivolgersi
  • Ambasciata o Consolati
  • U.L.S.S.

 


 

2.3 - Certificazioni

La legge 4 gennaio 1968, n. 15 consente, da oltre trent’anni, di sostituire con una semplice dichiarazione firmata, molti certificati relativi a stati, fatti e qualità personali, quali, ad esempio, la dichiarazione relativa al luogo e data di nascita, all’esistenza in vita, alla residenza, allo stato di famiglia, alla morte del coniuge, di ascendenti o discendenti, alla cittadinanza, al godimento dei diritti civili, all’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
Con la legge n. 127 del 1997 e con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, le possibilità di praticare l’autocertificazione si sono allargate e la firma del dichiarante non deve più, com’era invece necessario fino ad allora, essere autenticata dai funzionari degli uffici pubblici incaricati di ricevere la documentazione.
L’autocertificazione può ora infatti riguardare anche il titolo di studio posseduto, il reddito, l’assolvimento degli obblighi contributivi, il numero di codice fiscale e della partita IVA, lo stato di disoccupazione, lo stato di casalinga, la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche, di tutore, curatore e simili, l’assolvimento degli obblighi militari, l’assenza di condanne penali, nonché, infine, tutti i dati riguardanti lo stato civile.
Possono inoltre essere attestati, senza necessità di presentare ulteriore documentazione, tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra quelli autocertificabili., nonché i fatti, stati e qualità personali di cui si è a conoscenza, che riguardino altre persone, solo nel caso in cui tali dichiarazioni siano rese nell’interesse di chi le rilascia. La dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà non va autenticata, ma solamente firmata davanti all’impiegato addetto a riceverla.
L’autocertificazione non ha limiti temporali di validità, è definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che essa sostituisce.
Per venire incontro al cittadino eventualmente impossibilitato a presentare la dichiarazione personalmente, l’autocertificazione può essere trasmessa a mezzo posta, via fax od essere presentata da persona di propria fiducia, delegata allo scopo.
Avvalersi dell’autocertificazione è possibile anche per chi abbia un impedimento fisico a firmare (ma sia in grado di intendere e di volere) o per chi sia analfabeta: in questi casi è sufficiente che l’impiegato allo sportello accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell’impedimento.
Per i cittadini dell’Unione Europea le modalità dell’autocertificazione sono quelle previste per i cittadini italiani. Per tutti gli altri, la possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è limitata agli stati e alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.
Va ricordato che l’autocertificazione è utilizzabile solo ed esclusivamente nel rapporto con le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, mentre i privati (banche, assicurazioni, ecc.) non sono tenuti ad accettarla.
Nel caso in cui non si voglia avvalersi dell’autocertificazione, si dovrà chiedere che i documenti vengano acquisiti d’ufficio direttamente dall’amministrazione alla quale debbano essere presentati, indicando quale sia l’amministrazione che li detiene.
Per l’acquisizione d’ufficio, i documenti o certificati possono essere sostituiti da qualunque documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza, ovvero essere trasmessi via fax o con altri mezzi telematici e informatici idonei a garantire la certezza della fonte di provenienza, quale, ad esempio, la posta elettronica. Non è comunque necessario inviare, in momento successivo, il documento in originale.
L’esibizione di un documento d’identità valido, in virtù dei dati che contiene (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile) ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati. La legge prevede che la registrazione dei dati avvenga attraverso l’acquisizione della fotocopia non autenticata del documento.
A prescindere dall’utilizzo di questo valido sistema, si indicano sommariamente alcune informazioni circa le certificazioni e i documenti di uso più comune:

  • Certificato o estratto di nascita

Viene rilasciato dal Comune di nascita o dal Comune ove l’atto è stato trascritto, tramite l’ufficio consolare.

  • Certificato di matrimonio:

Viene rilasciato dal Comune ove si è celebrato il matrimonio; se si è contratto il matrimonio all’estero, viene rilasciato dal Comune ove l’atto è stato trascritto tramite l’ufficio consolare.

  • Stato di famiglia:

Viene rilasciato dal Comune di ultima residenza in Italia.
È necessario che venga tempestivamente comunicata al Comune – tramite l’ufficio consolare – ogni variazione intervenuta in ambito familiare (nascite, decessi, matrimoni, titoli di studio acquisiti, ecc.). Il certificato serve, tra l’altro, per perfezionare pratiche di pensione e di assistenza sanitaria o per usufruire di contributi regionali, quali, ad esempio quelli per la costruzione, acquisto o sistemazione dell’alloggio.

  • Certificato di residenza:

Viene rilasciato dal Comune di provenienza e attesta l’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero.

  • Certificato di cittadinanza:

Viene rilasciato dal Comune di provenienza, sulla base di quanto risulta agli atti d’ufficio, o dall’ufficio consolare.

  • Certificato di godimento dei diritti politici:

Viene rilasciato dal Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti o, comunque, dal Comune di ultima residenza in Italia.

  • Certificato penale:

Viene rilasciato, se si è nati in Italia, dal casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica nella cui competenza territoriale rientra il Comune di residenza in Italia. Se si è nati all’estero, viene rilasciato dal casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di Roma.

  • Passaporto:

I cittadini Italiani residenti in Italia devono farne richiesta alle Questure, se residenti all’estero possono ottenere il rilascio o la proroga del passaporto con domanda da inoltrare alle rappresentanze diplomatiche consolari.

  • Carta d’identità:

Viene rilasciata o rinnovata dal Comune di provenienza o da qualunque altro Comune su nulla-osta del Comune di provenienza.

  • Codice fiscale:

Qualora, pur risiedendo all’estero, un cittadino italiano svolga in Italia un’attività o vi abbia beni, o debba presentare la dichiarazione dei redditi o domanda di pensione o vi mantenga comunque degli interessi economici, è tenuto ad avere un proprio numero di codice fiscale.
Tale codice può essere richiesto a un qualsiasi Ufficio delle Entrate o, laddove questa struttura non sia ancora stata attivata, ad un Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette in Italia. Apposito formulario può essere richiesto al Consolato.

 


 

2.4 - Tasse e tributi.

I redditi da lavoro conseguiti all’estero non sono soggetti a tassazione in Italia.

  • I.R.PE.F.

È un’imposta personale e progressiva, che colpisce il reddito delle persone fisiche residenti in Italia e, per i non residenti, i redditi prodotti in Italia.
La dichiarazione dei redditi, da presentare entro il 30 giugno, su modello "UNICO", reperibile presso i Consolati, che sostituisce il vecchio modello 740, va presentata da chi possieda in Italia beni immobili (fabbricati o terreni) con un reddito complessivo superiore a L. 360.000 o altri redditi tassabili.
Da tenere presente che il coniuge occupato all’estero è considerato a carico del coniuge residente in Italia che presenta la dichiarazione dei redditi.

  • I.N.V.IM.

È una imposta sull’incremento di valore degli immobili: si applica nel caso di successione (purché l’immobile superi un determinato valore), donazione o compravendita immobiliare. Dal gennaio 2003 l’imposta verrà soppressa.

  • I.C.I.

Nata quale imposta statale, la I.C.I. è stata trasformata successivamente in entrata comunale. Istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l’Imposta Comunale Immobiliare va pagata a decorrere dal 1993 da chiunque sia proprietario o abbia un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) su immobili (fabbricati ed aree fabbricabili); sono esclusi dall’imposta i fabbricati rurali.
L’aliquota è fissata a discrezione dei Comuni in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille ed è applicata sul valore degli immobili, desunto dai nuovi estimi catastali. Per la prima casa, quale abitazione principale, sono previste delle detrazioni d’imposta (attualmente di L. 200.000).
Il pagamento è previsto in due soluzioni: il 45% entro il 30 giugno ed il saldo entro il 20 dicembre di ciascun anno.

 


 

2.5 - Banche

Data la complessità della materia, è opportuno raccogliere le necessarie informazioni presso una banca abilitata ad operare con l’estero.
In linea generale si può dire che dal maggio 1990 una sostanziale "liberalizzazione", in adempimento alla direttiva CEE B8/361, ha eliminato quasi tutte le limitazioni in campo valutario, peraltro relative per chi risieda all’estero. La legge italiana, infatti, considera il residente all’estero come non residente agli effetti valutari e fiscali, per cui questi può operare con più libertà e godere di particolari agevolazioni fiscali. Tali agevolazioni vengono applicate nei confronti di chi dimori abitualmente all’estero e solo per i redditi prodotti all’estero.
Se però si svolge in Italia parte del proprio lavoro, dipendente od autonomo, si dovrà assoggettare questa parte dei propri redditi alle norme fiscali italiane, in quanto si è per legge equiparati a qualsiasi altro cittadino residente.
Le operazioni valutarie più comuni che possono essere svolte in Italia sono le seguenti:

  • apertura di conti (liberi o vincolati) in valuta o in lire (denominati "conti esteri"), che potranno essere alimentati con bonifici dall’estero, con versamenti di assegni o banconote. Gli interessi percepiti sono netti di qualsiasi ritenuta fiscale;
  • apertura di conti interni in lire per la gestione dei redditi prodotti in Italia; sugli interessi maturati è applicata dalla banca una ritenuta, che attualmente ò del 27%;
  • importazione di banconote italiane ed estere e altri titoli al portatore (es.: libretti, certificati di deposito, assegni). Come non residente è possibile entrare in Italia con qualsiasi somma senza alcuna limitazione; qualora però la somma importata superi i 20 milioni di lire, si ha l’obbligo di depositare in dogana uno specifico avviso: tale denuncia è indispensabile, se si intende esportare nuovamente parte del denaro;
  • esportazione di banconote italiane ed estere ed altri titoli al portatore. Le leggi italiane limitano l’esportazione di valori, che è libera fino ad un importo massimo di Lire 20 milioni. Se un non residente vuole esportare una cifra superiore, deve dimostrare che l’importo eccedente i 20 milioni era stato precedentemente importato in Italia: ciò sarà provato dall’avviso depositato in dogana al momento dell’ingresso in Italia. L’esportazione di qualsiasi cifra superiore ai 20 milioni, se rappresentata da altri titoli di credito nominativi, è libera e il non residente deve solo depositare in dogana uno specifico avviso.

Operando in Italia si deve tenere presente che tutte le operazioni di importo superiore ai 20 milioni devono transitare presso una banca, la quale ha l’obbligo di identificare la persona che sta chiedendo l’operazione. Tale obbligo le deriva dall’attuazione della legge 197/91 ("norme anti-riciclaggio"), che coinvolge sia i cittadini residenti che i non residenti.

 


 

2.6 - Riconoscimento dei titoli di studio

Attualmente, in attesa dell’attuazione ormai prossima della riforma della scuola italiana, la corrispondenza con la licenza elementare è data, in linea generale, dalla promozione dal 5° al 6° anno della scuola straniera, mentre quella con la licenza media è data dalla promozione dopo l’8° anno di scuola all’estero. Il riconoscimento della equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero spetta al Provveditore agli Studi della Provincia di residenza in Italia, al quale andrà quindi inoltrata domanda in tal senso.
La domanda di ammissione per chi provenga invece da classi intermedie di scuole straniere dovrà essere presentata al Direttore didattico (per la Scuola Elementare) o al Preside (per la Scuola Media Inferiore e Superiore) dell’istituto prescelto. Sulla base della documentazione presentata e di eventuali prove integrative, di accertamento del grado di preparazione, verrà individuata la classe di ammissione, per la quale si è stati riconosciuti idonei.
Per quanto riguarda invece l’immatricolazione da parte di studenti con titoli conseguiti all’estero presso una Università italiana, sono accettati attualmente tutti i certificati/diplomi esteri finali di scuola secondaria superiore, purché sanciscano il completamento di almeno 12 anni di scolarità e diano accesso agli studi universitari nel Paese di rilascio dei titoli stessi.
I criteri di massima sono stati fissati con la Convenzione del Consiglio d’Europa, firmata a Parigi nel dicembre 1953 (e ratificata dall’Italia con L. 19 luglio 1956, n. 901).Va sottolineato che con l’applicazione della Convenzione Europea non si dà più luogo ad una procedura formale di riconoscimento del titolo secondario straniero, per confronto con il corrispondente titolo italiano (equipollenza), ma si verifica più semplicemente l’accettazione del titolo stesso, a determinate condizioni e ai soli fini dell’ammissione all’Università.
Alla procedura di equipollenza è tuttora necessario ricorrere invece qualora chi detenga un titolo di studio secondario, conseguito all’estero, voglia utilizzarlo, ad esempio, per partecipare a concorsi o per l’ingresso nel mercato del lavoro, comunque per scopo diverso dall’ammissione all’Università.
I cittadini italiani –come più sopra accennato- dovranno inoltrare domanda di equipollenza al Provveditorato agli Studi della Provincia di residenza in Italia, che provvederà a dichiarare l’equipollenza del titolo secondario superiore straniero con la corrispondente maturità italiana, salvo necessità di prove integrative. La Legge 3 marzo 1971, n. 153, che regola la materia, si applica ai cittadini italiani emigrati che rientrino in Italia o ai figli di emigrati: occorre pertanto poter dimostrare di possedere tale requisito.
I cittadini stranieri devono invece rivolgersi al Preside di un Istituto secondario Superiore italiano, affine a quello frequentato nel proprio Paese. Il Preside, sentito il Collegio dei docenti, comunicherà a quale anno di corso possano accedere presso quell’Istituto, con successivo obbligo di frequenza, al fine di sostenere poi gli esami di maturità. In alternativa, possono studiare come privatisti e presentarsi poi agli esami finali, conseguendo il diploma di maturità.
Una procedura semplificata di valutazione dei titoli secondari stranieri è quella definita "di corrispondenza": può essere utilizzata sia da cittadini italiani che stranieri i quali, in possesso di un titolo straniero di istruzione secondaria superiore, vogliano iscriversi ad un livello confacente nelle liste dell’Ufficio di Collocamento. A tale scopo possono ottenere dal Ministero della Pubblica Istruzione, una "dichiarazione di corrispondenza" del proprio titolo straniero con la maturità italiana. Non si tratta, anche qui, di una equipollenza, ma di una attestazione relativa al livello del titolo in questione, ai soli fini dell’iscrizione al collocamento.
Nel sistema formativo italiano alcuni titoli di studio universitario esteri, che rappresentano la conclusione di un primo biennio, al termine del quale viene rilasciato un diploma che consente di proseguire unicamente quel particolare corso di studi, non trovano possibilità di equipollenza, mancando la corrispondente tipologia. I detentori di tali titoli possono richiedere il riconoscimento dei singoli esami disciplinari sostenuti, riconoscimento che si risolve nella iscrizione al corso di studi italiani analogo per area disciplinare, con abbreviazione del corso stesso. Si applica, in sostanza, la stessa procedura riservata al riconoscimento dei periodi di studio di varia durata, effettuati presso Università estere.
Per quanto concerne gli Stati membri dell’Unione Europea, questo tipo di riconoscimento è facilitato nell’ambito dei programmi ufficiali di mobilità studentesca (ERASMUS, LINGUA, SOCRATES) dall’esistenza di accordi previ, tra i docenti dei vari Paesi che partecipano allo stesso programma di istruzione comunitario, in merito alle discipline di scambio, ai contenuti disciplinari, al carico di studio, tradotto in un certo numero di crediti o moduli, che ogni studente deve completare in un certo periodo.
Dei titoli di primo e secondo livello nel Paese estero di riferimento si può chiedere il riconoscimento con un diploma universitario, o più spesso con un diploma di laurea, dal momento che in Italia è tuttora la laurea il titolo legale di cui risultano più chiaramente definiti i possibili sbocchi professionali.
Il riconoscimento di attestati di lavoro e qualifiche professionali, utili per dimostrare una "qualificazione" o una "specializzazione" acquisita, spetta alla Direzione provinciale del lavoro.
Spetta invece al Ministero della Sanità riconoscere, sulla scorta di apposita domanda in tal senso, il diploma conseguito all’estero in materia parasanitaria (ad esempio: il diploma di tecnico di laboratorio). Con il diploma di infermiere professionale, conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, è possibile esercitare l’attività di infermiere nei Paesi dell’Unione.

A chi rivolgersi:

  • Ambasciate e Consolati
  • Provveditorati agli Studi (per licenza elementare, scuola media e superiore)
  • Università (laurea)
  • Direzioni provinciali del lavoro

 


 

2.7 - Servizio di leva

  • Normativa

I cittadini italiani di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 45 anni sono attualmente tenuti a prestare servizio militare di leva o, in sostituzione di esso, servizio civile.
Un progetto di riforma in discussione al Parlamento prevede tuttavia la cessazione, anche in Italia, così come è avvenuto in altri Paesi europei, della leva militare obbligatoria.
Questa sarà sostituita dalla formazione di un esercito professionale, composto da volontari contenuto nel numero (si ipotizzano 190.000 unità), ma di grande preparazione tecnica: se il progetto diventerà legge, l’ultima leva obbligatoria riguarderà i nati nell’anno 1985.
Già oggi, comunque, si ha una prima anticipazione di tale riforma, con la legge 20 ottobre 1999, n. 380, con la quale è stata data delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile.

  • Dispensa dall’obbligo di visita e dispensa dalla ferma

In attesa della prospettata riforma, conviene esaminare le situazioni più comuni dell’assetto vigente, che è quello definito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.
I cittadini italiani che frequentino corsi di scuola media superiore o universitaria nei Paesi dell’Unione europea o che frequentino, al di fuori di questi Paesi, corsi i cui titoli di studio finali siano considerati equipollenti dallo Stato italiano, possono fruire del beneficio del ritardo dell’adempimento degli obblighi di leva.
Qualora si intenda conseguire, in Paesi non appartenenti all’Unione europea, un titolo di studio privo del riconoscimento della equipollenza, occorrerà chiedere al competente ufficio di leva del Distretto militare o della Capitaneria di porto competente, l’autorizzazione a soggiornare all’estero per motivi di studio.
I cittadini italiani residenti all’estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, nonché quelli che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del 24° anno di età, sono arruolati d’ufficio senza visita e dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all’estero.
La dispensa va richiesta, entro il compimento dell’età prescritta (18° o 24° anno di età), qualora sussista la condizione di emigrato, mediante istanza all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, che informerà il competente ufficio militare di leva in Italia. I cittadini dispensati dal presentarsi alle armi, che tuttavia rimpatriano prima del compimento del 27° anno di età, hanno obbligo di presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui è avvenuto il rimpatrio.
I cittadini italiani residenti all’estero, che siano stati dispensati dall’obbligo di presentarsi alla visita di leva, rimpatriati o residenti all’estero dopo il raggiungimento del 27° anno di età, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l’obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.
La dispensa dalla ferma vige anche per i cittadini in possesso della doppia cittadinanza che possano dimostrare di aver prestato nelle forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.
Se invece il rientro, prima del compimento del 27° anno di età, ha carattere temporaneo, il diritto alla dispensa non decade, purché il rientro avvenga per:

  • ferie o motivi familiari (per un periodo massimo di tre mesi, qualora si rientri da Paesi europei o del bacino mediterraneo, sei mesi negli altri casi);
  • studio, con il limite di non più di un anno oltre la durata legale del corso di studio;
  • lavoro (es.: trasporto, montaggio su incarico di ditte straniere, ecc.);

Il permesso di rientro temporaneo va richiesto al Consolato e, una volta giunti in Italia, va registrato presso la locale stazione dell’Arma dei Carabinieri.
Considerata la materia, è opportuno che vengano assunte per tempo le necessarie informazioni presso il Consolato o direttamente presso gli uffici militari di leva in Italia.

  • A chi rivolgersi
  • Ambasciata o Consolati
  • Ufficio di leva del Distretto militare o della Capitaneria di porto
  • Ufficio Leva, presso il Comune

 


 

2.8 - Servizio civile

Il servizio civile contava in Italia nel 1998 su oltre 70.000 giovani, saliti nel 1999 a circa 100.000. Cinquemila sono stati gli enti convenzionati, di cui oltre tremila i Comuni.
L’incremento è stato almeno in parte originato dalla approvazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, che ha stabilito le nuove norme in materia di obiezione di coscienza..
Con tale norma si provvede alla tutela di quei cittadini i quali, "per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato".
Questi cittadini possono ora adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare.
I cittadini che intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro 15 giorni dalla data di arruolamento.
La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di coscienza che muovono il richiedente, nonché l’attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa la insussistenza di cause ostative previste dalla legge.
>Fino al momento della sua definizione, la chiamata alla leva resta sospesa. All’atto di presentare la domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, designando fino a dieci enti nell’ambito di una regione prescelta. A tale fine, la domanda può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
Entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda si provvede, con decreto del Ministro della Difesa, alla sua accettazione ovvero alla reiezione, motivata, di essa.
I cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva, con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Ufficio Nazionale per il servizio civile.

  • A chi rivolgersi
  • Enti ed organismi presso i quali è possibile svolgere servizio civile
  • Ambasciata o Consolati
  • Ufficio militare di leva
  • Distretto militare
  • Ufficio leva, presso il Comune
  • Ufficio Nazionale per il servizio civile


 

Le altre leggi regionali
Vademecum per gli Abruzzesi nel mondo
Riferimenti normativi per gli Italiani all'estero