1 Informazioni per gli
Abruzzesi residenti all’estero
1.1
Cittadinanza
1.2
Esercizio del diritto di voto
1.3
Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)
1.4
Organismi rappresentativi all’estero
2 Informazioni per chi
rientra
2.1
Pensioni
2.2
Assistenza sanitaria
2.3
Certificazioni
2.4
Tasse e tributi
2.5
Banche
2.6
Riconoscimento dei titoli di studio
2.7
Servizio di leva
2.8
Servizio civile
1 - Informazioni per gli
Italiani residenti all’estero
1.1 - Cittadinanza.
La
materia è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("Nuove
norme sulla cittadinanza"), e dal relativo Regolamento di
esecuzione, emanato con D.P.R 12 ottobre 1993, n. 572.
In
sintesi, la cittadinanza del nostro Paese può essere attribuita
per nascita o per successiva acquisizione; in alcune condizioni
può anche essere perduta ed eventualmente riacquistata.
La
Legge n. 91/1992 stabilisce essere cittadini italiani per
nascita il figlio di padre e madre cittadini o chi sia nato in
Italia da genitori ignoti o apolidi, ovvero da genitori stranieri
dei quali non segua la cittadinanza.
Acquista invece la
cittadinanza italiana:
Riacquista
la cittadinanza, dopo averla perduta:
Per
informazioni più dettagliate e per chiarimenti circa le procedure,
potrà essere utile rivolgersi all’Ambasciata e ai Consolati ed
eventualmente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di
riferimento.
La legge n. 91/1992 presenta alcune novità
rispetto alla precedente legislazione in materia, che merita il
caso di segnalare.
Anzitutto, nell’ottica di realizzare la
parità tra uomo e donna, stabilisce che anche il coniuge di una
cittadina italiana acquisti, per matrimonio, la
cittadinanza.
Nel caso invece si acquisti una cittadinanza
straniera, può essere conservata, a meno di una sua espressa
rinuncia, anche quella italiana; così pure il figlio minore di
cittadini italiani, nato e residente all’estero, possiede la
cittadinanza italiana, cui può eventualmente rinunciare, assieme
alla cittadinanza del Paese di nascita, senza più l’obbligo di
opzione.
Con l’articolo 17 la legge ha poi consentito, con
proroghe protratte fino al 31 dicembre 1997, di riacquistare,
previa dichiarazione di volontà, la cittadinanza perduta per
effetto dei precedenti automatismi o per non aver fatto l’opzione
al raggiungimento della maggiore età.
Infine, i figli e nipoti
di cittadini italiani emigrati vedono ridotto a tre anni il
periodo di residenza in Italia, necessario per ottenere la
cittadinanza italiana.
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1.2
- Esercizio del diritto di
voto
L’articolo 48 della Costituzione italiana
stabilisce che tutti i cittadini italiani, uomini o donne, che
abbiano raggiunto la maggiore età, sono elettori; in tale qualità
si ha attualmente diritto di votare per le elezioni europee e per
quelle politiche e amministrative (comunali, provinciale e
regionali) italiane, con voto personale ed eguale, libero e
segreto. Unica esclusione a tale diritto vige nei casi di
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o
nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Per gli
Italiani all’estero il problema è però sempre consistito nel poter
esercitare concretamente questo diritto/dovere
costituzionale.
La materia ha visto un primo, importante passo
in avanti con la pubblicazione, nel gennaio 2000, dopo una
gestazione di alcuni decenni, del testo di Legge Costituzionale
recante una modifica all’articolo 48 della Costituzione, con la
quale si è istituita la circoscrizione "Estero" per l’esercizio
del diritto di voto degli Italiani residenti in altri
Paesi.
Questo è tuttavia solo un primo, necessario momento
nella strada che si dovrà ancora fare per assicurare l’esercizio
del diritto di voto ai cittadini italiani all’estero: con altra
legge costituzionale, infatti, il Parlamento dovrà procedere a
modificare anche gli articoli 56 e 57 della Costituzione, al fine
di stabilire il numero dei deputati e senatori da eleggere nella
circoscrizione "Estero"; infine, con legge ordinaria, si dovranno
stabilire i requisiti e le modalità per l’esercizio del diritto di
voto.
Limitatamente al voto per l’elezione del Parlamento
Europeo da parte dei cittadini italiani che risiedano nei Paesi
dell’Unione è previsto che, qualora non si intenda avvalersi della
facoltà di esercitare il diritto di voto per i candidati
presentatisi nel Paese di residenza, si possa votare per i
rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso le sezioni
istituite nel territorio dei Paesi stessi.
Le sezioni
elettorali vengono individuate dagli uffici consolari previa
esibizione del certificato elettorale spedito per posta dal
Ministero dell’Interno all’indirizzo registrato nelle
anagrafi.
La facoltà è estesa anche ai cittadini
temporaneamente presenti nei Paesi membri dell’Unione per motivi
di studio e di lavoro, nonché agli elettori familiari con essi
conviventi.
Per poter esercitare il diritto di voto questi
elettori devono far pervenire al consolato competente, entro
l’ottantesimo giorno precedente la votazione, apposita domanda
rivolta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti.
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1.3 - Anagrafe degli Italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.).
Ogni cittadino italiano deve obbligatoriamente
essere iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, che contiene
la "storia" individuale e familiare di ciascuno.
Per i
cittadini che vivono all’estero la legge 27 ottobre 1988, n. 470
ha provveduto, istituendo un’anagrafe apposita: l’Anagrafe,
appunto, degli Italiani residenti all’estero.(A.I.R.E.).
Essa è
tenuta presso ogni Comune italiano e presso il Ministero
dell’Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi
contenenti le schede individuali e di famiglia eliminate
dall’anagrafe della popolazione residente a seguito di
trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si
riferiscono. L’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno
contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali, quelli relativi
alle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6 della legge.
n.470/1988 e i dati relativi ai cittadini nati e residenti
all’estero.
Vi dev’essere registrata ogni mutazione relativa
alle posizioni anagrafiche conseguente a dichiarazioni rese dagli
interessati, per sé o per persone sulle quali esercitino la
potestà o tutela, in merito a trasferimenti di residenza o di
abitazione che hanno avuto luogo all’estero. Deve esservi annotata
anche ogni variazione relativa a comunicazioni di stato civile o
concernenti il cambio di qualifica professionale e del titolo di
studio.
È consigliabile, nel proprio stesso interesse,
verificare la posizione anagrafica presso il Comune ove si è
iscritti, al quale ci si potrà rivolgere per ricevere ulteriori
informazioni.
I cittadini italiani che trasferiscono la propria
residenza da un Comune italiano all’estero, devono farne
dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di
immigrazione entro 90 giorni dall’immigrazione stessa. Nel caso in
cui un cittadino residente all’estero cambi residenza o
abitazione, deve darne comunicazione, entro lo stesso termine di
90 giorni, all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova
la nuova residenza o abitazione.
Si sottolinea l’obbligo per i
cittadini italiani residenti all’estero di iscriversi all’AIRE:
l’iscrizione consente di avvalersi dei servizi che per legge sono
erogabili dagli Uffici consolari.
Secondo dati forniti dal
Ministero per gli Esteri, al 31.12.1999 risultano iscritte presso
l’anagrafe degli uffici consolari 3.775.635 persone, su una stima
di circa 4.250.000 cittadini italiani.
La distribuzione per
continente è così data:
- Europa: 2.132.773
- Asia: 26.140
- Africa:
68.041
- America Settentrionale: 333.306
- America
Centrale: 16.913
- America Meridionale: 1.078.405
-
Australia e Oceania: 120.057
I Paesi esteri che accolgono il maggior numero di Italiani
iscritti sono, in ambito Europeo, la Germania, la Svizzera e la
Francia, in area extra-europea, l’Argentina, il Brasile, gli Stati
Uniti d’America ed il Canada.
Ecco un quadro riassuntivo per
nazioni:
- Germania: 660.257
- Argentina: 537.311
- Svizzera:
517.554
- Francia: 372.824
- Brasile: 289.763
- Belgio:
278.703
- Stati Uniti 205.012
- Gran Bretagna:
146.186
- Canada: 128.294
- Venezuela: 126.365
-
Australia: 118.409
- Uruguay: 54.058
- Sudafrica:
36.968
- Cile: 31.519
- Paesi Bassi: 29.363
-
Lussemburgo: 22.108
- Altri:
220.941
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1.4
- Organismi rappresentativi degli Italiani
all’estero.
- Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero
(C.G.I.E.)
Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero è
l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero
presso tutti gli organismi che pongano in essere politiche che
interessano le comunità all’estero. Esso è stato istituito, come
recita l’art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata
dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, al fine di "promuovere e
agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità
italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare
il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale,
economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più efficace
tutela dei diritti degli italiani all’estero e di facilitarne il
mantenimento dell’identità culturale, l’integrazione nelle società
di accoglimento e alla partecipazione alla vita delle comunità
locali".
Il C.G.I.E. ha sede in Roma, è presieduto dal Ministro
degli Affari Esteri ed è costituito dall’Assemblea
plenaria, dalle Commissioni Continentali e dalle
Commissioni Tematiche: è composto da 94 membri, di cui 65
eletti direttamente dagli Italiani all’estero attraverso le
assemblee elettorali locali (le ultime elezioni hanno avuto luogo
nell’ottobre 1998) e 29 nominati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su designazione delle organizzazioni
nazionali dell’emigrazione, dei partiti con rappresentanza
parlamentare, dei sindacati, dei patronati e di altri organismi.
Nelle due assemblee plenarie annuali, il C.G.I.E. esamina i
problemi delle comunità italiane all’estero, formula pareri,
proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o
amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali
e normative comunitarie concernenti le comunità italiane
all’estero.
In particolare, il C.G.I.E. esprime il parere
obbligatorio sugli orientamenti del Governo, riguardanti le
seguenti materie:
- stanziamenti dello Stato in favore delle comunità
all’estero;
- programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la
politica scolastica, la formazione professionale e la tutela
sociale e previdenziale;
- criteri per l’erogazione di contributi ad associazioni
nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi
di stampa e di informazione;
- programmi radiotelevisivi per le comunità all’estero;
- linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e
sociali.
- I Comitati degli Italiani all’estero (Com.It.es.).
I Comitati degli Italiani all’estero sono stati
istituiti con legge 8 maggio 1985, n. 205, modificata con legge 5
luglio 1990, n. 172.
Hanno sede presso la rappresentanza
diplomatica o le agenzie consolari nella cui circoscrizione
risiedano almeno 3000 cittadini italiani. I componenti variano da
un minimo di 12 (per comunità fino a 100.000 connazionali) ad un
massimo di 24 (per comunità più grandi). Il Comitato, in
collaborazione con l’autorità consolare ed altri enti interessati,
promuove idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita
sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricerca,
allo sport e al tempo libero della comunità italiana di cui è
espressione.
L’autorità consolare richiede al Comitato pareri,
proposte e raccomandazioni nelle materie che interessano la
collettività italiana, comprese le richieste di fondi al Ministero
degli Affari Esteri, da parte di sodalizi, associazioni e comitati
che svolgano, nella circoscrizione, attività sociali,
assistenziali e ricreative in favore della comunità
italiana.
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2 -
Informazioni per chi rientra.
2.1 - Pensioni
Legge 30 aprile 1969, n. 153
Legge 12 giugno
1984, n. 222
Legge 23 ottobre 1992, n. 421
Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Legge 8 agosto 1995, n.
335
La pensione di vecchiaia è la
prestazione pensionistica spettante al compimento dell’età
cosiddetta pensionabile; nell’assicurazione generale obbligatoria,
a partire dal 1° gennaio 2000 è stata portata a 65 anni di età,
per gli uomini e a 60 per le donne, realizzando quindi la parità
dell’età pensionabile tra la categoria dei lavoratori dipendenti e
quella dei lavoratori autonomi.
Sono previste alcune eccezioni,
con limiti di età più bassi per talune categorie.
La pensione
di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al
compimento dell’età pensionabile, quando i requisiti contributivi
sono soddisfatti, ovvero dal primo giorno del mese successivo al
perfezionamento dei requisiti contributivi, ovvero, infine, dal
primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda,
se viene espressamente richiesto.
Dal 1.1.1993 i lavoratori
dipendenti, per avere la pensione, devono cessare il rapporto di
lavoro; la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione
stessa.
La legge n. 335/95 ha cambiato radicalmente la pensione
di vecchiaia, rendendola unica, cancellando quindi, a
regime, la pensione di anzianità.
>I requisiti previsti
dalla L.335/95 per poter beneficiare del trattamento di vecchiaia
sono: l’aver maturato, dopo l’1.1.1996, un’anzianità assicurativa
e contributiva pari almeno a 5 anni, l’avere almeno 57 anni di età
e aver risolto il rapporto di lavoro.
Se all’età di 57 anni
l’importo della pensione di vecchiaia non copre il minimo vitale,
pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale, la decorrenza
della pensione viene differita negli anni, fino al raggiungimento
di tale minimo previsto.
Qualora all’età di 65 anni non si
raggiunga tale minimo, la pensione viene comunque liquidata;
l’interessato potrà integrare l’importo facendo domanda di assegno
sociale, introdotto dalla legge n. 335/95 in sostituzione della
pensione sociale, in quanto non è più previsto, per le pensioni
calcolate con il sistema contributivo, il trattamento
minimo.
- Pensione di
anzianità
E’ la prestazione pensionistica che
può essere liquidata a qualsiasi età, anche prima del
raggiungimento dell’età pensionabile, purché siano trascorsi 35
anni dalla data d’inizio dell’assicurazione, risultino versati 35
anni di contribuzione, corrispondenti a n. 1.820 contributi
settimanali ed il richiedente non presti attività lavorativa alle
dipendenze di terzi alla data della presentazione della
domanda.
Non sono validi, ai fini del diritto, i contributi
figurativi derivanti da indennità di disoccupazione, di malattia
od infortunio.
A regime, i lavoratori dipendenti
potranno usufruire della pensione, una volta cessato il rapporto
di lavoro, in presenza del requisito di almeno 35 anni di
contributi e 57 anni di età o, in alternativa, 40 anni di
contributi a prescindere dall’età.
Nel periodo transitorio
fino alla messa a regime, i requisiti per andare in pensione di
anzianità sono i seguenti, riferiti all'età anagrafiche e agli
anni di contribuzione:
Lavoratori dipendenti del settore
privato
anno 2000: età 55 e 35 contribuzione oppure 37
contribuzione;
anno 2001: età 56 e 35 contribuzione oppure 37
contribuzione;
anno 2002: età 57 e 35 contribuzione oppure 37
contribuzione;
anno 2003: età 57 e 35 contribuzione oppure 37
contribuzione;
anno 2004: età 57 e 35 contribuzione oppure 38
contribuzione;
anno 2005: età 57 e 35 contribuzione oppure 38
contribuzione;
anno 2006: età 57 e 35 contribuzione oppure 39
contribuzione;
anno 2007: età 57 e 35 contribuzione oppure 39
contribuzione;
anno 2008: età 57 e 35 contribuzione oppure 40
contribuzione;
Lavoratori dipendenti del settore
pubblico
anno 2000: età 54 e 35 contribuzione
oppure 37 contribuzione;
anno 2001: età 55 e 35 contribuzione
oppure 37 contribuzione;
anno 2002: età 55 e 35 contribuzione
oppure 37 contribuzione;
anno 2003: età 56 e 35 contribuzione
oppure 37 contribuzione;
anno 2004: età 57 e 35 contribuzione
oppure 38 contribuzione;
anno 2005: età 57 e 35 contribuzione
oppure 38 contribuzione;
anno 2006: età 57 e 35 contribuzione
oppure 39 contribuzione;
anno 2007: età 57 e 35 contribuzione
oppure 39 contribuzione;
anno 2008: età 57 e 35 contribuzione
oppure 40 contribuzione.
Per commercianti, artigiani,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la pensione di anzianità
si conseguirà con almeno 58 anni di età e 35 anni di
contributi.
Permane l’accesso alla pensione di anzianità con 40
anni di contributi, a prescindere dall’età.
L’importo della pensione deriva dalla
somma delle due quote spettanti, tenendo presente che i contributi
da lavoro dipendente danno diritto ad una quota di pensione
calcolata con le norme dei lavoratori dipendenti, mentre i
contributi da lavoro autonomo danno diritto ad una quota calcolata
con le norme dei lavoratori autonomi.
La prestazione, in base alla legge n.
222/84, spetta ai lavoratori, iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alla maggior parte delle forme sostitutive, la cui
capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente, a causa
d’infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Il
richiedente l’assegno ordinario di invalidità deve poter far
valere nell’arco della vita lavorativa almeno 260 contributi
settimanali, di cui almeno 156 (corrispondenti a tre anni) negli
ultimi cinque anni precedenti la domanda.
La prestazione ha
carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ciascun
triennio può esserne richiesto il rinnovo. Dopo il terzo rinnovo
l’assegno d’invalidità diventa definitivo.
Al compimento
dell’età pensionabile (come previsto dalla riforma pensionistica)
l’assegno ordinario d’invalidità si trasforma in pensione di
vecchiaia.
In base alle leggi n. 222/84 e n.
335/95 tale prestazione spetta ai lavoratori, iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria dell’I.N.P.S. ed alle
forme esclusive e sostitutive, che, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Praticamente, ha diritto alla pensione ordinaria di inabilità
colui che ha una incapacità lavorativa nella misura del 100
%.
Il richiedente deve poter far valere almeno 260 contributi
settimanali, di cui almeno 156 nel quinquennio precedente la
domanda.
Tale trattamento spetta al coniuge
superstite o agli orfani, purché non abbiano superato il 18° anno
di età o, se superiore, risultino totalmente inabili al lavoro; se
studenti di scuola media o professionale sino al 21° anno di età e
se universitari frequentanti, fino al 26° anno di età.
In
mancanza sia del coniuge che dei figli, la pensione può essere
erogata ai genitori. In mancanza di questi ultimi, e sempre a
determinate condizioni, può essere liquidata anche ai
fratelli.
In caso di morte dell’assicurato, i requisiti di
assicurazione sono quelli richiesti per la pensione di invalidità
o di vecchiaia a prescindere sia dallo stato di invalidità che dal
requisito dell'età pensionabile.
La pensione decorre dal primo
giorno del mese successivo alla morte dell’assicurato o del
pensionato.
La legge n. 335/95 prevede un nuovo sistema di
calcolo della pensione. Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995
abbiano maturato 18 anni di contributi, il calcolo rimane uguale
al precedente, per quelli che a tale data avevano invece meno di
18 anni, la pensione verrà calcolata con il "pro-rata", per tutti
gli altri il calcolo verrà effettuato con il sistema contributivo,
cioè calcolando l’importo dei contributi versati da quando si
inizia a lavorare fino alla cessazione contributiva, rivalutati in
base al "P.I.L. nominale" per il coefficiente di trasformazione
previsto in base all’età in cui si richiederà la pensione (57 o 65
anni).
La legge n. 335/95 ha introdotto, in
sostituzione della pensione sociale, così come era prevista,
l’assegno sociale: requisiti sono sempre 65 anni di età, ma la
grossa modifica riguarda il limite di reddito per poter accedere
alla prestazione assistenziale. Il trattamento spetta all’età di
65 anni sia per gli uomini che per le donne, cittadini italiani
che risiedano in Italia, purché non si superino i limiti di
reddito personale o cumulato con quelli del coniuge che
annualmente vengono stabiliti. Decorre dal primo giorno del mese
successivo alla domanda.
L’assegno sociale può essere concesso
anche in misura ridotta, qualora il reddito personale cumulato con
quello del coniuge stia tra i limiti (validi per l’anno 2000) di
Lire 8.366.800 e di Lire 16.733.600.
La misura della pensione
ridotta sarà pari alla differenza tra l’importo di legge citato e
il reddito posseduto.
Importo dell’assegno
sociale
1997: mensile 498.700; annuo
6.483.100;
1998: mensile 507.200; annuo 6.593.600;
1999:
mensile 616.350; annuo 8.012.550;
2000: mensile 643.600
(presuntivo); annuo 8.366.800 (presuntivo).
Assegno Sociale: limiti di reddito
per il diritto oltre il quale l’assegno non spetta:
1997: non coniugati 6.483.100;
coniugati 12.966.200;
1998: non coniugati 6.593.600; coniugati
13.187.200;
1999: non coniugati 8.005.400; coniugati
16.010.800;
2000: non coniugati 8.366.800; coniugati
16.733.600.
Apposite norme di legge prevedono
prestazioni economiche a favore delle categorie degli invalidi
civili, dei ciechi e dei sordomuti: per ottenerle occorre
presentare domanda alla Unità Locale Socio Sanitaria di residenza
, potendosi avvalere della consulenza gratuita dei Patronati
assistenziali presenti nel territorio.
I contributi utili per il
conseguimento della pensione sono: obbligatori,
figurativi, volontari o da riscatto:
Se si è già lavorato in Paesi
convenzionati e si è in possesso dei requisiti necessari per
ottenere la pensione italiana, si deve presentare domanda
all’organismo assicurativo del Paese dove si risiede.
Negli
altri casi (rientro anticipato in Italia prima di aver maturato il
diritto alla pensione o prestazione lavorativa in Paesi non
convenzionati), si deve presentare domanda alla sede INPS
(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) della provincia di
residenza.
Durante la permanenza all’estero occorre, nel
proprio interesse, procurarsi ogni documento utile per poter poi
inoltrare, in modo completo, domanda di pensione.
In Italia:
All’estero:
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2.2
- Assistenza sanitaria
Il quadro complessivo dei livelli uniformi di
assistenza sanitaria da erogare, è definito dal Decreto del
Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1992.
Il Servizio Sanitario Nazionale eroga, tramite le
U.L.S.S. (Unità Locali Socio-Sanitarie) e le Aziende ospedaliere,
prestazioni: nei seguenti campi:
- assistenza medica generica e di base;
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- assistenza farmaceutica;
- assistenza ospedaliera;
- Assistenza integrativa.
I soggetti assistibili dal Servizio Sanitario
Nazionale possono essere:
- cittadini italiani;
- cittadini stranieri.
I cittadini italiani aventi diritto
all’assistenza sanitaria, sono suddivisibili in due grosse
categorie, a seconda che siano o meno iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale.
Nel primo caso sono inclusi, tra gli
altri:
- i residenti in Italia;
- i lavoratori italiani con attività di lavoro all’estero;
- i lavoratori frontalieri, sia che operino in Paesi
dell’Unione europea convenzionati, sia che operino in Paesi non
convenzionati;
- i dipendenti pubblici in servizio all’estero in zona di
confine;
- i lavoratori italiani con sede di lavoro in Italia e
residenza all’estero.
Nel secondo caso sono invece compresi:
- i cittadini italiani titolari di pensione italiana residenti
all’estero in ambito dell’Unione europea o in Paesi
convenzionati, che rientrino temporaneamente in Italia;
- i titolari di pensione italiana residenti in Paesi non
convenzionati, che rientrino temporaneamente in Italia;
- gli emigrati che rientrino temporaneamente in Italia;
- i dipendenti da organizzazioni internazionali (FAO, NATO,
ONU, ecc.) da ambasciate ed uffici consolari o da Stati esteri
(Stato della Città del Vaticano, S.M.O.M.), residenti in Italia;
- il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile.
I cittadini italiani e loro familiari a carico,
che rientrino temporaneamente in Italia da Paesi dell’Unione
europea o da altri Paesi convenzionati, prima del
rientro in Italia dovranno procurarsi, presso l’organismo
previdenziale straniero con il quale sono assicurati, il
modello E 111, o attestazione equivalente per gli altri
Paesi; chi sia già in Italia, può chiedere la documentazione anche
tramite l’U.L.S.S.
I cittadini italiani e loro familiari a
carico, che rientrino temporaneamente in Italia da Paesi non
convenzionati devono iscriversi, allegando un certificato
A.I.R.E., presso l’U.L.S.S. di residenza, che rilascia un
attestato valido per tutto il territorio nazionale.
Nel caso di
espatrio temporaneo in Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi
convenzionati, occorre seguire le medesime modalità previste per
il rientro temporaneo: ci si dovrà quindi procurare presso
l’U.L.S.S. di residenza il modello E 111, o attestazione
similare, per i Paesi non appartenenti all’Unione europea, modello
che verrà fatto vidimare, in caso di necessità, presso
l’istituzione sanitaria del Paese ospitante. L’assistenza verrà
erogata nei limiti e modalità stabiliti nei Paesi
ospitanti.
Nel caso di espatrio temporaneo in Paesi non
convenzionati, l’assistenza sanitaria non è garantita, a meno che
non si sia stati inviati all’estero da un datore di lavoro
italiano e si sia mantenuta la residenza in Italia.
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2.3
- Certificazioni
La legge 4 gennaio 1968, n. 15 consente, da oltre
trent’anni, di sostituire con una semplice dichiarazione firmata,
molti certificati relativi a stati, fatti e qualità personali,
quali, ad esempio, la dichiarazione relativa al luogo e data di
nascita, all’esistenza in vita, alla residenza,
allo stato di famiglia, alla morte del coniuge, di
ascendenti o discendenti, alla cittadinanza, al
godimento dei diritti civili, all’iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
Con la legge
n. 127 del 1997 e con il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 403 del 1998, le possibilità di praticare l’autocertificazione
si sono allargate e la firma del dichiarante non deve più, com’era
invece necessario fino ad allora, essere autenticata dai
funzionari degli uffici pubblici incaricati di ricevere la
documentazione.
L’autocertificazione può ora infatti riguardare
anche il titolo di studio posseduto, il reddito,
l’assolvimento degli obblighi contributivi, il numero di
codice fiscale e della partita IVA, lo stato di
disoccupazione, lo stato di casalinga, la qualità di
legale rappresentante di persone giuridiche, di tutore, curatore e
simili, l’assolvimento degli obblighi militari,
l’assenza di condanne penali, nonché, infine, tutti i dati
riguardanti lo stato civile.
Possono inoltre essere attestati,
senza necessità di presentare ulteriore documentazione, tutti gli
altri fatti, stati e qualità personali conosciuti
direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra
quelli autocertificabili., nonché i fatti, stati e qualità
personali di cui si è a conoscenza, che riguardino altre
persone, solo nel caso in cui tali dichiarazioni siano rese
nell’interesse di chi le rilascia. La dichiarazione sostituiva
dell’atto di notorietà non va autenticata, ma solamente firmata
davanti all’impiegato addetto a riceverla.
L’autocertificazione
non ha limiti temporali di validità, è definitiva ed ha la stessa
validità del certificato o dell’atto che essa sostituisce.
Per
venire incontro al cittadino eventualmente impossibilitato a
presentare la dichiarazione personalmente, l’autocertificazione
può essere trasmessa a mezzo posta, via fax od essere presentata
da persona di propria fiducia, delegata allo scopo.
Avvalersi
dell’autocertificazione è possibile anche per chi abbia un
impedimento fisico a firmare (ma sia in grado di intendere e di
volere) o per chi sia analfabeta: in questi casi è sufficiente che
l’impiegato allo sportello accerti l’identità della persona che
rende la dichiarazione e indichi le cause dell’impedimento.
Per
i cittadini dell’Unione Europea le modalità
dell’autocertificazione sono quelle previste per i cittadini
italiani. Per tutti gli altri, la possibilità di avvalersi
dell’autocertificazione è limitata agli stati e alle qualità
personali certificabili e attestabili in Italia.
Va ricordato
che l’autocertificazione è utilizzabile solo ed esclusivamente nel
rapporto con le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici,
mentre i privati (banche, assicurazioni, ecc.) non sono tenuti ad
accettarla.
Nel caso in cui non si voglia avvalersi
dell’autocertificazione, si dovrà chiedere che i documenti vengano
acquisiti d’ufficio direttamente dall’amministrazione alla quale
debbano essere presentati, indicando quale sia l’amministrazione
che li detiene.
Per l’acquisizione d’ufficio, i documenti o
certificati possono essere sostituiti da qualunque documento
idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza,
ovvero essere trasmessi via fax o con altri mezzi telematici e
informatici idonei a garantire la certezza della fonte di
provenienza, quale, ad esempio, la posta elettronica. Non è
comunque necessario inviare, in momento successivo, il documento
in originale.
L’esibizione di un documento d’identità valido,
in virtù dei dati che contiene (nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, cittadinanza e stato civile) ha lo stesso
valore dei corrispondenti certificati. La legge prevede che la
registrazione dei dati avvenga attraverso l’acquisizione della
fotocopia non autenticata del documento.
A prescindere
dall’utilizzo di questo valido sistema, si indicano sommariamente
alcune informazioni circa le certificazioni e i documenti di uso
più comune:
- Certificato o estratto di nascita
Viene rilasciato dal Comune di nascita o dal
Comune ove l’atto è stato trascritto, tramite l’ufficio
consolare.
- Certificato di matrimonio:
Viene rilasciato dal Comune ove si è celebrato il
matrimonio; se si è contratto il matrimonio all’estero, viene
rilasciato dal Comune ove l’atto è stato trascritto tramite
l’ufficio consolare.
Viene rilasciato dal Comune di ultima residenza
in Italia.
È necessario che venga tempestivamente comunicata al
Comune – tramite l’ufficio consolare – ogni variazione intervenuta
in ambito familiare (nascite, decessi, matrimoni, titoli di studio
acquisiti, ecc.). Il certificato serve, tra l’altro, per
perfezionare pratiche di pensione e di assistenza sanitaria o per
usufruire di contributi regionali, quali, ad esempio quelli per la
costruzione, acquisto o sistemazione dell’alloggio.
- Certificato di residenza:
Viene rilasciato dal Comune di provenienza e
attesta l’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani
residenti all’estero.
- Certificato di cittadinanza:
Viene rilasciato dal Comune di provenienza, sulla
base di quanto risulta agli atti d’ufficio, o dall’ufficio
consolare.
- Certificato di godimento dei diritti politici:
Viene rilasciato dal Comune nelle cui liste
elettorali si è iscritti o, comunque, dal Comune di ultima
residenza in Italia.
Viene rilasciato, se si è nati in Italia, dal
casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica nella cui
competenza territoriale rientra il Comune di residenza in Italia.
Se si è nati all’estero, viene rilasciato dal casellario
giudiziale presso la Procura della Repubblica di Roma.
I cittadini Italiani residenti in Italia devono
farne richiesta alle Questure, se residenti all’estero possono
ottenere il rilascio o la proroga del passaporto con domanda da
inoltrare alle rappresentanze diplomatiche consolari.
Viene rilasciata o rinnovata dal Comune di
provenienza o da qualunque altro Comune su nulla-osta del Comune
di provenienza.
Qualora, pur risiedendo all’estero, un cittadino
italiano svolga in Italia un’attività o vi abbia beni, o debba
presentare la dichiarazione dei redditi o domanda di pensione o vi
mantenga comunque degli interessi economici, è tenuto ad avere un
proprio numero di codice fiscale.
Tale codice può essere
richiesto a un qualsiasi Ufficio delle Entrate o, laddove questa
struttura non sia ancora stata attivata, ad un Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette in Italia. Apposito formulario
può essere richiesto al
Consolato.
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2.4
- Tasse e tributi.
I redditi da lavoro conseguiti all’estero non
sono soggetti a tassazione in Italia.
È un’imposta personale e progressiva, che
colpisce il reddito delle persone fisiche residenti in Italia e,
per i non residenti, i redditi prodotti in Italia.
La
dichiarazione dei redditi, da presentare entro il 30 giugno, su
modello "UNICO", reperibile presso i Consolati, che sostituisce il
vecchio modello 740, va presentata da chi possieda in Italia beni
immobili (fabbricati o terreni) con un reddito complessivo
superiore a L. 360.000 o altri redditi tassabili.
Da tenere
presente che il coniuge occupato all’estero è considerato a carico
del coniuge residente in Italia che presenta la dichiarazione dei
redditi.
È una imposta sull’incremento di valore degli
immobili: si applica nel caso di successione (purché l’immobile
superi un determinato valore), donazione o compravendita
immobiliare. Dal gennaio 2003 l’imposta verrà soppressa.
Nata quale imposta statale, la I.C.I. è stata
trasformata successivamente in entrata comunale. Istituita con
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l’Imposta Comunale Immobiliare va
pagata a decorrere dal 1993 da chiunque sia proprietario o abbia
un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) su immobili
(fabbricati ed aree fabbricabili); sono esclusi dall’imposta i
fabbricati rurali.
L’aliquota è fissata a discrezione dei
Comuni in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille ed è applicata
sul valore degli immobili, desunto dai nuovi estimi catastali. Per
la prima casa, quale abitazione principale, sono previste delle
detrazioni d’imposta (attualmente di L. 200.000).
Il pagamento
è previsto in due soluzioni: il 45% entro il 30 giugno ed il saldo
entro il 20 dicembre di ciascun
anno.
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2.5 - Banche
Data la complessità della materia, è opportuno
raccogliere le necessarie informazioni presso una banca abilitata
ad operare con l’estero.
In linea generale si può dire che dal
maggio 1990 una sostanziale "liberalizzazione", in adempimento
alla direttiva CEE B8/361, ha eliminato quasi tutte le limitazioni
in campo valutario, peraltro relative per chi risieda all’estero.
La legge italiana, infatti, considera il residente all’estero come
non residente agli effetti valutari e fiscali, per cui questi può
operare con più libertà e godere di particolari agevolazioni
fiscali. Tali agevolazioni vengono applicate nei confronti di chi
dimori abitualmente all’estero e solo per i redditi prodotti
all’estero.
Se però si svolge in Italia parte del proprio
lavoro, dipendente od autonomo, si dovrà assoggettare questa parte
dei propri redditi alle norme fiscali italiane, in quanto si è per
legge equiparati a qualsiasi altro cittadino residente.
Le
operazioni valutarie più comuni che possono essere svolte in
Italia sono le seguenti:
- apertura di conti (liberi o vincolati) in valuta o in lire
(denominati "conti esteri"), che potranno essere alimentati con
bonifici dall’estero, con versamenti di assegni o banconote. Gli
interessi percepiti sono netti di qualsiasi ritenuta fiscale;
- apertura di conti interni in lire per la gestione dei
redditi prodotti in Italia; sugli interessi maturati è applicata
dalla banca una ritenuta, che attualmente ò del 27%;
- importazione di banconote italiane ed estere e altri titoli
al portatore (es.: libretti, certificati di deposito, assegni).
Come non residente è possibile entrare in Italia con qualsiasi
somma senza alcuna limitazione; qualora però la somma importata
superi i 20 milioni di lire, si ha l’obbligo di depositare in
dogana uno specifico avviso: tale denuncia è indispensabile, se
si intende esportare nuovamente parte del denaro;
- esportazione di banconote italiane ed estere ed altri titoli
al portatore. Le leggi italiane limitano l’esportazione di
valori, che è libera fino ad un importo massimo di Lire 20
milioni. Se un non residente vuole esportare una cifra
superiore, deve dimostrare che l’importo eccedente i 20 milioni
era stato precedentemente importato in Italia: ciò sarà provato
dall’avviso depositato in dogana al momento dell’ingresso in
Italia. L’esportazione di qualsiasi cifra superiore ai 20
milioni, se rappresentata da altri titoli di credito nominativi,
è libera e il non residente deve solo depositare in dogana uno
specifico avviso.
Operando in Italia si deve tenere presente che
tutte le operazioni di importo superiore ai 20 milioni devono
transitare presso una banca, la quale ha l’obbligo di identificare
la persona che sta chiedendo l’operazione. Tale obbligo le deriva
dall’attuazione della legge 197/91 ("norme anti-riciclaggio"), che
coinvolge sia i cittadini residenti che i non
residenti.
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2.6
- Riconoscimento dei titoli di studio
Attualmente, in attesa dell’attuazione ormai
prossima della riforma della scuola italiana, la corrispondenza
con la licenza elementare è data, in linea generale, dalla
promozione dal 5° al 6° anno della scuola straniera, mentre quella
con la licenza media è data dalla promozione dopo l’8° anno di
scuola all’estero. Il riconoscimento della equipollenza del
titolo di studio conseguito all’estero spetta al Provveditore agli
Studi della Provincia di residenza in Italia, al quale andrà
quindi inoltrata domanda in tal senso.
La domanda di ammissione
per chi provenga invece da classi intermedie di scuole
straniere dovrà essere presentata al Direttore didattico (per la
Scuola Elementare) o al Preside (per la Scuola Media Inferiore e
Superiore) dell’istituto prescelto. Sulla base della
documentazione presentata e di eventuali prove integrative, di
accertamento del grado di preparazione, verrà individuata la
classe di ammissione, per la quale si è stati riconosciuti
idonei.
Per quanto riguarda invece l’immatricolazione da
parte di studenti con titoli conseguiti all’estero presso una
Università italiana, sono accettati attualmente tutti i
certificati/diplomi esteri finali di scuola secondaria superiore,
purché sanciscano il completamento di almeno 12 anni di scolarità
e diano accesso agli studi universitari nel Paese di rilascio dei
titoli stessi.
I criteri di massima sono stati fissati con la
Convenzione del Consiglio d’Europa, firmata a Parigi nel dicembre
1953 (e ratificata dall’Italia con L. 19 luglio 1956, n. 901).Va
sottolineato che con l’applicazione della Convenzione Europea non
si dà più luogo ad una procedura formale di riconoscimento del
titolo secondario straniero, per confronto con il corrispondente
titolo italiano (equipollenza), ma si verifica più semplicemente
l’accettazione del titolo stesso, a determinate condizioni
e ai soli fini dell’ammissione all’Università.
Alla procedura
di equipollenza è tuttora necessario ricorrere invece
qualora chi detenga un titolo di studio secondario, conseguito
all’estero, voglia utilizzarlo, ad esempio, per partecipare a
concorsi o per l’ingresso nel mercato del lavoro, comunque per
scopo diverso dall’ammissione all’Università.
I cittadini
italiani –come più sopra accennato- dovranno inoltrare domanda di
equipollenza al Provveditorato agli Studi della Provincia di
residenza in Italia, che provvederà a dichiarare l’equipollenza
del titolo secondario superiore straniero con la corrispondente
maturità italiana, salvo necessità di prove integrative. La Legge
3 marzo 1971, n. 153, che regola la materia, si applica ai
cittadini italiani emigrati che rientrino in Italia o ai figli di
emigrati: occorre pertanto poter dimostrare di possedere tale
requisito.
I cittadini stranieri devono invece rivolgersi al
Preside di un Istituto secondario Superiore italiano, affine a
quello frequentato nel proprio Paese. Il Preside, sentito il
Collegio dei docenti, comunicherà a quale anno di corso possano
accedere presso quell’Istituto, con successivo obbligo di
frequenza, al fine di sostenere poi gli esami di maturità. In
alternativa, possono studiare come privatisti e presentarsi poi
agli esami finali, conseguendo il diploma di maturità.
Una
procedura semplificata di valutazione dei titoli secondari
stranieri è quella definita "di corrispondenza": può essere
utilizzata sia da cittadini italiani che stranieri i quali, in
possesso di un titolo straniero di istruzione secondaria
superiore, vogliano iscriversi ad un livello confacente nelle
liste dell’Ufficio di Collocamento. A tale scopo possono ottenere
dal Ministero della Pubblica Istruzione, una "dichiarazione di
corrispondenza" del proprio titolo straniero con la maturità
italiana. Non si tratta, anche qui, di una equipollenza, ma di una
attestazione relativa al livello del titolo in questione, ai soli
fini dell’iscrizione al collocamento.
Nel sistema formativo
italiano alcuni titoli di studio universitario esteri, che
rappresentano la conclusione di un primo biennio, al termine del
quale viene rilasciato un diploma che consente di proseguire
unicamente quel particolare corso di studi, non trovano
possibilità di equipollenza, mancando la corrispondente tipologia.
I detentori di tali titoli possono richiedere il riconoscimento
dei singoli esami disciplinari sostenuti, riconoscimento che si
risolve nella iscrizione al corso di studi italiani analogo per
area disciplinare, con abbreviazione del corso stesso. Si applica,
in sostanza, la stessa procedura riservata al riconoscimento dei
periodi di studio di varia durata, effettuati presso Università
estere.
Per quanto concerne gli Stati membri dell’Unione
Europea, questo tipo di riconoscimento è facilitato nell’ambito
dei programmi ufficiali di mobilità studentesca (ERASMUS, LINGUA,
SOCRATES) dall’esistenza di accordi previ, tra i docenti dei vari
Paesi che partecipano allo stesso programma di istruzione
comunitario, in merito alle discipline di scambio, ai contenuti
disciplinari, al carico di studio, tradotto in un certo numero di
crediti o moduli, che ogni studente deve completare in un certo
periodo.
Dei titoli di primo e secondo livello nel Paese estero
di riferimento si può chiedere il riconoscimento con un diploma
universitario, o più spesso con un diploma di laurea, dal momento
che in Italia è tuttora la laurea il titolo legale di cui
risultano più chiaramente definiti i possibili sbocchi
professionali.
Il riconoscimento di attestati di lavoro e
qualifiche professionali, utili per dimostrare una
"qualificazione" o una "specializzazione" acquisita, spetta alla
Direzione provinciale del lavoro.
Spetta invece al Ministero
della Sanità riconoscere, sulla scorta di apposita domanda in tal
senso, il diploma conseguito all’estero in materia parasanitaria
(ad esempio: il diploma di tecnico di laboratorio). Con il diploma
di infermiere professionale, conseguito in uno dei Paesi
dell’Unione Europea, è possibile esercitare l’attività di
infermiere nei Paesi dell’Unione.
A chi rivolgersi:
- Ambasciate e Consolati
- Provveditorati agli Studi (per licenza elementare, scuola
media e superiore)
- Università (laurea)
- Direzioni provinciali del lavoro
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2.7
- Servizio di leva
I cittadini italiani di sesso maschile di età
compresa tra i 18 e i 45 anni sono attualmente tenuti a prestare
servizio militare di leva o, in sostituzione di esso, servizio
civile.
Un progetto di riforma in discussione al Parlamento
prevede tuttavia la cessazione, anche in Italia, così come è
avvenuto in altri Paesi europei, della leva militare
obbligatoria.
Questa sarà sostituita dalla formazione di un
esercito professionale, composto da volontari contenuto nel numero
(si ipotizzano 190.000 unità), ma di grande preparazione tecnica:
se il progetto diventerà legge, l’ultima leva obbligatoria
riguarderà i nati nell’anno 1985.
Già oggi, comunque, si ha una
prima anticipazione di tale riforma, con la legge 20 ottobre 1999,
n. 380, con la quale è stata data delega al Governo per
l’istituzione del servizio militare volontario femminile.
- Dispensa dall’obbligo di visita e dispensa dalla ferma
In attesa della prospettata riforma, conviene
esaminare le situazioni più comuni dell’assetto vigente, che è
quello definito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n.
504.
I cittadini italiani che frequentino corsi di scuola media
superiore o universitaria nei Paesi dell’Unione europea o che
frequentino, al di fuori di questi Paesi, corsi i cui titoli di
studio finali siano considerati equipollenti dallo Stato italiano,
possono fruire del beneficio del ritardo dell’adempimento
degli obblighi di leva.
Qualora si intenda conseguire, in Paesi
non appartenenti all’Unione europea, un titolo di studio privo del
riconoscimento della equipollenza, occorrerà chiedere al
competente ufficio di leva del Distretto militare o della
Capitaneria di porto competente, l’autorizzazione a soggiornare
all’estero per motivi di studio.
I cittadini italiani residenti
all’estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno
di età, nonché quelli che espatriano per motivi di lavoro o
familiari, entro il compimento del 24° anno di età, sono arruolati
d’ufficio senza visita e dispensati, in tempo di pace, dal
presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza
all’estero.
La dispensa va richiesta, entro il compimento
dell’età prescritta (18° o 24° anno di età), qualora sussista la
condizione di emigrato, mediante istanza all’autorità diplomatica
o consolare italiana del luogo di residenza, che informerà il
competente ufficio militare di leva in Italia. I cittadini
dispensati dal presentarsi alle armi, che tuttavia rimpatriano
prima del compimento del 27° anno di età, hanno obbligo di
presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a
quello in cui è avvenuto il rimpatrio.
I cittadini italiani
residenti all’estero, che siano stati dispensati dall’obbligo di
presentarsi alla visita di leva, rimpatriati o residenti
all’estero dopo il raggiungimento del 27° anno di età, sono
dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l’obbligo di
rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.
La
dispensa dalla ferma vige anche per i cittadini in possesso della
doppia cittadinanza che possano dimostrare di aver prestato nelle
forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio
alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto
diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo
Stato.
Se invece il rientro, prima del compimento del 27° anno
di età, ha carattere temporaneo, il diritto alla dispensa non
decade, purché il rientro avvenga per:
-
ferie o motivi familiari (per un periodo massimo
di tre mesi, qualora si rientri da Paesi europei o del bacino
mediterraneo, sei mesi negli altri casi);
-
studio, con il limite di non più di un anno oltre la
durata legale del corso di studio;
-
lavoro (es.: trasporto, montaggio su incarico di ditte
straniere, ecc.);
Il permesso di rientro temporaneo va richiesto al
Consolato e, una volta giunti in Italia, va registrato presso la
locale stazione dell’Arma dei Carabinieri.
Considerata la
materia, è opportuno che vengano assunte per tempo le necessarie
informazioni presso il Consolato o direttamente presso gli uffici
militari di leva in Italia.
- Ambasciata o Consolati
- Ufficio di leva del Distretto militare o della Capitaneria
di porto
- Ufficio Leva, presso il Comune
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2.8
- Servizio civile
Il servizio civile contava in Italia nel 1998 su
oltre 70.000 giovani, saliti nel 1999 a circa 100.000. Cinquemila
sono stati gli enti convenzionati, di cui oltre tremila i
Comuni.
L’incremento è stato almeno in parte originato dalla
approvazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, che ha stabilito
le nuove norme in materia di obiezione di coscienza..
Con tale
norma si provvede alla tutela di quei cittadini i quali, "per
obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso
delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei
Corpi armati dello Stato".
Questi cittadini possono ora
adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del
servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e
autonomo dal servizio militare.
I cittadini che intendano
prestare servizio civile devono presentare domanda al competente
organo di leva entro 15 giorni dalla data di arruolamento.
La
domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere
espressa menzione dei motivi di coscienza che muovono il
richiedente, nonché l’attestazione, sotto la propria personale
responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, circa la insussistenza di cause ostative previste
dalla legge.
>Fino al momento della sua definizione, la
chiamata alla leva resta sospesa. All’atto di presentare la
domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte in ordine
all’area vocazionale e al settore d’impiego, designando fino a
dieci enti nell’ambito di una regione prescelta. A tale fine, la
domanda può essere corredata da qualsiasi documento attestante
eventuali esperienze o titoli di studio o professionali
utili.
Entro il termine di sei mesi dalla presentazione della
domanda si provvede, con decreto del Ministro della Difesa, alla
sua accettazione ovvero alla reiezione, motivata, di essa.
I
cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi
diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei
cittadini che prestano servizio militare di leva. Essi hanno
diritto alla stessa paga dei militari di leva, con esclusione dei
benefici volti a compensare la condizione militare. Il periodo di
servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per
l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico e privato, nei limiti modalità con le quali la
legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Ufficio
Nazionale per il servizio civile.
- Enti ed organismi presso i quali è possibile svolgere
servizio civile
- Ambasciata o Consolati
- Ufficio militare di leva
- Distretto militare
- Ufficio leva, presso il Comune
- Ufficio Nazionale per il servizio civile
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