1 Informazioni per gli
Abruzzesi residenti all’estero
1.1
Cittadinanza 1.2
Esercizio del diritto di voto 1.3
Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) 1.4
Organismi rappresentativi all’estero
2 Informazioni per chi
rientra
2.1
Pensioni 2.2
Assistenza sanitaria 2.3
Certificazioni 2.4
Tasse e tributi 2.5
Banche 2.6
Riconoscimento dei titoli di studio 2.7
Servizio di leva 2.8
Servizio civile
1 - Informazioni per gli
Italiani residenti all’estero
1.3 - Anagrafe degli Italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.).
Ogni cittadino italiano deve obbligatoriamente
essere iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, che contiene
la "storia" individuale e familiare di ciascuno.
Per i
cittadini che vivono all’estero la legge 27 ottobre 1988, n. 470
ha provveduto, istituendo un’anagrafe apposita: l’Anagrafe,
appunto, degli Italiani residenti all’estero.(A.I.R.E.).
Essa è
tenuta presso ogni Comune italiano e presso il Ministero
dell’Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi
contenenti le schede individuali e di famiglia eliminate
dall’anagrafe della popolazione residente a seguito di
trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si
riferiscono. L’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno
contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali, quelli relativi
alle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6 della legge.
n.470/1988 e i dati relativi ai cittadini nati e residenti
all’estero.
Vi dev’essere registrata ogni mutazione relativa
alle posizioni anagrafiche conseguente a dichiarazioni rese dagli
interessati, per sé o per persone sulle quali esercitino la
potestà o tutela, in merito a trasferimenti di residenza o di
abitazione che hanno avuto luogo all’estero. Deve esservi annotata
anche ogni variazione relativa a comunicazioni di stato civile o
concernenti il cambio di qualifica professionale e del titolo di
studio.
È consigliabile, nel proprio stesso interesse,
verificare la posizione anagrafica presso il Comune ove si è
iscritti, al quale ci si potrà rivolgere per ricevere ulteriori
informazioni.
I cittadini italiani che trasferiscono la propria
residenza da un Comune italiano all’estero, devono farne
dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di
immigrazione entro 90 giorni dall’immigrazione stessa. Nel caso in
cui un cittadino residente all’estero cambi residenza o
abitazione, deve darne comunicazione, entro lo stesso termine di
90 giorni, all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova
la nuova residenza o abitazione.
Si sottolinea l’obbligo per i
cittadini italiani residenti all’estero di iscriversi all’AIRE:
l’iscrizione consente di avvalersi dei servizi che per legge sono
erogabili dagli Uffici consolari.
Secondo dati forniti dal
Ministero per gli Esteri, al 31.12.1999 risultano iscritte presso
l’anagrafe degli uffici consolari 3.775.635 persone, su una stima
di circa 4.250.000 cittadini italiani.
La distribuzione per
continente è così data:
- Europa: 2.132.773
- Asia: 26.140
- Africa:
68.041
- America Settentrionale: 333.306
- America
Centrale: 16.913
- America Meridionale: 1.078.405
-
Australia e Oceania: 120.057
I Paesi esteri che accolgono il maggior numero di Italiani
iscritti sono, in ambito Europeo, la Germania, la Svizzera e la
Francia, in area extra-europea, l’Argentina, il Brasile, gli Stati
Uniti d’America ed il Canada.
Ecco un quadro riassuntivo per
nazioni:
Il quadro complessivo dei livelli uniformi di
assistenza sanitaria da erogare, è definito dal Decreto del
Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1992.
Tipologie
Il Servizio Sanitario Nazionale eroga, tramite le
U.L.S.S. (Unità Locali Socio-Sanitarie) e le Aziende ospedaliere,
prestazioni: nei seguenti campi:
assistenza medica generica e di base;
assistenza specialistica ambulatoriale;
assistenza farmaceutica;
assistenza ospedaliera;
Assistenza integrativa.
Beneficiari
I soggetti assistibili dal Servizio Sanitario
Nazionale possono essere:
cittadini italiani;
cittadini stranieri.
I cittadini italiani aventi diritto
all’assistenza sanitaria, sono suddivisibili in due grosse
categorie, a seconda che siano o meno iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale.
Nel primo caso sono inclusi, tra gli
altri:
i residenti in Italia;
i lavoratori italiani con attività di lavoro all’estero;
i lavoratori frontalieri, sia che operino in Paesi
dell’Unione europea convenzionati, sia che operino in Paesi non
convenzionati;
i dipendenti pubblici in servizio all’estero in zona di
confine;
i lavoratori italiani con sede di lavoro in Italia e
residenza all’estero.
Nel secondo caso sono invece compresi:
i cittadini italiani titolari di pensione italiana residenti
all’estero in ambito dell’Unione europea o in Paesi
convenzionati, che rientrino temporaneamente in Italia;
i titolari di pensione italiana residenti in Paesi non
convenzionati, che rientrino temporaneamente in Italia;
gli emigrati che rientrino temporaneamente in Italia;
i dipendenti da organizzazioni internazionali (FAO, NATO,
ONU, ecc.) da ambasciate ed uffici consolari o da Stati esteri
(Stato della Città del Vaticano, S.M.O.M.), residenti in Italia;
il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile.
I cittadini italiani e loro familiari a carico,
che rientrino temporaneamente in Italia da Paesi dell’Unione
europea o da altri Paesi convenzionati, prima del
rientro in Italia dovranno procurarsi, presso l’organismo
previdenziale straniero con il quale sono assicurati, il
modello E 111, o attestazione equivalente per gli altri
Paesi; chi sia già in Italia, può chiedere la documentazione anche
tramite l’U.L.S.S.
I cittadini italiani e loro familiari a
carico, che rientrino temporaneamente in Italia da Paesi non
convenzionati devono iscriversi, allegando un certificato
A.I.R.E., presso l’U.L.S.S. di residenza, che rilascia un
attestato valido per tutto il territorio nazionale.
Nel caso di
espatrio temporaneo in Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi
convenzionati, occorre seguire le medesime modalità previste per
il rientro temporaneo: ci si dovrà quindi procurare presso
l’U.L.S.S. di residenza il modello E 111, o attestazione
similare, per i Paesi non appartenenti all’Unione europea, modello
che verrà fatto vidimare, in caso di necessità, presso
l’istituzione sanitaria del Paese ospitante. L’assistenza verrà
erogata nei limiti e modalità stabiliti nei Paesi
ospitanti.
Nel caso di espatrio temporaneo in Paesi non
convenzionati, l’assistenza sanitaria non è garantita, a meno che
non si sia stati inviati all’estero da un datore di lavoro
italiano e si sia mantenuta la residenza in Italia.
Data la complessità della materia, è opportuno
raccogliere le necessarie informazioni presso una banca abilitata
ad operare con l’estero.
In linea generale si può dire che dal
maggio 1990 una sostanziale "liberalizzazione", in adempimento
alla direttiva CEE B8/361, ha eliminato quasi tutte le limitazioni
in campo valutario, peraltro relative per chi risieda all’estero.
La legge italiana, infatti, considera il residente all’estero come
non residente agli effetti valutari e fiscali, per cui questi può
operare con più libertà e godere di particolari agevolazioni
fiscali. Tali agevolazioni vengono applicate nei confronti di chi
dimori abitualmente all’estero e solo per i redditi prodotti
all’estero.
Se però si svolge in Italia parte del proprio
lavoro, dipendente od autonomo, si dovrà assoggettare questa parte
dei propri redditi alle norme fiscali italiane, in quanto si è per
legge equiparati a qualsiasi altro cittadino residente.
Le
operazioni valutarie più comuni che possono essere svolte in
Italia sono le seguenti:
apertura di conti (liberi o vincolati) in valuta o in lire
(denominati "conti esteri"), che potranno essere alimentati con
bonifici dall’estero, con versamenti di assegni o banconote. Gli
interessi percepiti sono netti di qualsiasi ritenuta fiscale;
apertura di conti interni in lire per la gestione dei
redditi prodotti in Italia; sugli interessi maturati è applicata
dalla banca una ritenuta, che attualmente ò del 27%;
importazione di banconote italiane ed estere e altri titoli
al portatore (es.: libretti, certificati di deposito, assegni).
Come non residente è possibile entrare in Italia con qualsiasi
somma senza alcuna limitazione; qualora però la somma importata
superi i 20 milioni di lire, si ha l’obbligo di depositare in
dogana uno specifico avviso: tale denuncia è indispensabile, se
si intende esportare nuovamente parte del denaro;
esportazione di banconote italiane ed estere ed altri titoli
al portatore. Le leggi italiane limitano l’esportazione di
valori, che è libera fino ad un importo massimo di Lire 20
milioni. Se un non residente vuole esportare una cifra
superiore, deve dimostrare che l’importo eccedente i 20 milioni
era stato precedentemente importato in Italia: ciò sarà provato
dall’avviso depositato in dogana al momento dell’ingresso in
Italia. L’esportazione di qualsiasi cifra superiore ai 20
milioni, se rappresentata da altri titoli di credito nominativi,
è libera e il non residente deve solo depositare in dogana uno
specifico avviso.
Operando in Italia si deve tenere presente che
tutte le operazioni di importo superiore ai 20 milioni devono
transitare presso una banca, la quale ha l’obbligo di identificare
la persona che sta chiedendo l’operazione. Tale obbligo le deriva
dall’attuazione della legge 197/91 ("norme anti-riciclaggio"), che
coinvolge sia i cittadini residenti che i non
residenti.
Attualmente, in attesa dell’attuazione ormai
prossima della riforma della scuola italiana, la corrispondenza
con la licenza elementare è data, in linea generale, dalla
promozione dal 5° al 6° anno della scuola straniera, mentre quella
con la licenza media è data dalla promozione dopo l’8° anno di
scuola all’estero. Il riconoscimento della equipollenza del
titolo di studio conseguito all’estero spetta al Provveditore agli
Studi della Provincia di residenza in Italia, al quale andrà
quindi inoltrata domanda in tal senso.
La domanda di ammissione
per chi provenga invece da classi intermedie di scuole
straniere dovrà essere presentata al Direttore didattico (per la
Scuola Elementare) o al Preside (per la Scuola Media Inferiore e
Superiore) dell’istituto prescelto. Sulla base della
documentazione presentata e di eventuali prove integrative, di
accertamento del grado di preparazione, verrà individuata la
classe di ammissione, per la quale si è stati riconosciuti
idonei.
Per quanto riguarda invece l’immatricolazione da
parte di studenti con titoli conseguiti all’estero presso una
Università italiana, sono accettati attualmente tutti i
certificati/diplomi esteri finali di scuola secondaria superiore,
purché sanciscano il completamento di almeno 12 anni di scolarità
e diano accesso agli studi universitari nel Paese di rilascio dei
titoli stessi.
I criteri di massima sono stati fissati con la
Convenzione del Consiglio d’Europa, firmata a Parigi nel dicembre
1953 (e ratificata dall’Italia con L. 19 luglio 1956, n. 901).Va
sottolineato che con l’applicazione della Convenzione Europea non
si dà più luogo ad una procedura formale di riconoscimento del
titolo secondario straniero, per confronto con il corrispondente
titolo italiano (equipollenza), ma si verifica più semplicemente
l’accettazione del titolo stesso, a determinate condizioni
e ai soli fini dell’ammissione all’Università.
Alla procedura
di equipollenza è tuttora necessario ricorrere invece
qualora chi detenga un titolo di studio secondario, conseguito
all’estero, voglia utilizzarlo, ad esempio, per partecipare a
concorsi o per l’ingresso nel mercato del lavoro, comunque per
scopo diverso dall’ammissione all’Università.
I cittadini
italiani –come più sopra accennato- dovranno inoltrare domanda di
equipollenza al Provveditorato agli Studi della Provincia di
residenza in Italia, che provvederà a dichiarare l’equipollenza
del titolo secondario superiore straniero con la corrispondente
maturità italiana, salvo necessità di prove integrative. La Legge
3 marzo 1971, n. 153, che regola la materia, si applica ai
cittadini italiani emigrati che rientrino in Italia o ai figli di
emigrati: occorre pertanto poter dimostrare di possedere tale
requisito.
I cittadini stranieri devono invece rivolgersi al
Preside di un Istituto secondario Superiore italiano, affine a
quello frequentato nel proprio Paese. Il Preside, sentito il
Collegio dei docenti, comunicherà a quale anno di corso possano
accedere presso quell’Istituto, con successivo obbligo di
frequenza, al fine di sostenere poi gli esami di maturità. In
alternativa, possono studiare come privatisti e presentarsi poi
agli esami finali, conseguendo il diploma di maturità.
Una
procedura semplificata di valutazione dei titoli secondari
stranieri è quella definita "di corrispondenza": può essere
utilizzata sia da cittadini italiani che stranieri i quali, in
possesso di un titolo straniero di istruzione secondaria
superiore, vogliano iscriversi ad un livello confacente nelle
liste dell’Ufficio di Collocamento. A tale scopo possono ottenere
dal Ministero della Pubblica Istruzione, una "dichiarazione di
corrispondenza" del proprio titolo straniero con la maturità
italiana. Non si tratta, anche qui, di una equipollenza, ma di una
attestazione relativa al livello del titolo in questione, ai soli
fini dell’iscrizione al collocamento.
Nel sistema formativo
italiano alcuni titoli di studio universitario esteri, che
rappresentano la conclusione di un primo biennio, al termine del
quale viene rilasciato un diploma che consente di proseguire
unicamente quel particolare corso di studi, non trovano
possibilità di equipollenza, mancando la corrispondente tipologia.
I detentori di tali titoli possono richiedere il riconoscimento
dei singoli esami disciplinari sostenuti, riconoscimento che si
risolve nella iscrizione al corso di studi italiani analogo per
area disciplinare, con abbreviazione del corso stesso. Si applica,
in sostanza, la stessa procedura riservata al riconoscimento dei
periodi di studio di varia durata, effettuati presso Università
estere.
Per quanto concerne gli Stati membri dell’Unione
Europea, questo tipo di riconoscimento è facilitato nell’ambito
dei programmi ufficiali di mobilità studentesca (ERASMUS, LINGUA,
SOCRATES) dall’esistenza di accordi previ, tra i docenti dei vari
Paesi che partecipano allo stesso programma di istruzione
comunitario, in merito alle discipline di scambio, ai contenuti
disciplinari, al carico di studio, tradotto in un certo numero di
crediti o moduli, che ogni studente deve completare in un certo
periodo.
Dei titoli di primo e secondo livello nel Paese estero
di riferimento si può chiedere il riconoscimento con un diploma
universitario, o più spesso con un diploma di laurea, dal momento
che in Italia è tuttora la laurea il titolo legale di cui
risultano più chiaramente definiti i possibili sbocchi
professionali.
Il riconoscimento di attestati di lavoro e
qualifiche professionali, utili per dimostrare una
"qualificazione" o una "specializzazione" acquisita, spetta alla
Direzione provinciale del lavoro.
Spetta invece al Ministero
della Sanità riconoscere, sulla scorta di apposita domanda in tal
senso, il diploma conseguito all’estero in materia parasanitaria
(ad esempio: il diploma di tecnico di laboratorio). Con il diploma
di infermiere professionale, conseguito in uno dei Paesi
dell’Unione Europea, è possibile esercitare l’attività di
infermiere nei Paesi dell’Unione.
A chi rivolgersi:
Ambasciate e Consolati
Provveditorati agli Studi (per licenza elementare, scuola
media e superiore)
I cittadini italiani di sesso maschile di età
compresa tra i 18 e i 45 anni sono attualmente tenuti a prestare
servizio militare di leva o, in sostituzione di esso, servizio
civile.
Un progetto di riforma in discussione al Parlamento
prevede tuttavia la cessazione, anche in Italia, così come è
avvenuto in altri Paesi europei, della leva militare
obbligatoria.
Questa sarà sostituita dalla formazione di un
esercito professionale, composto da volontari contenuto nel numero
(si ipotizzano 190.000 unità), ma di grande preparazione tecnica:
se il progetto diventerà legge, l’ultima leva obbligatoria
riguarderà i nati nell’anno 1985.
Già oggi, comunque, si ha una
prima anticipazione di tale riforma, con la legge 20 ottobre 1999,
n. 380, con la quale è stata data delega al Governo per
l’istituzione del servizio militare volontario femminile.
Dispensa dall’obbligo di visita e dispensa dalla ferma
In attesa della prospettata riforma, conviene
esaminare le situazioni più comuni dell’assetto vigente, che è
quello definito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n.
504.
I cittadini italiani che frequentino corsi di scuola media
superiore o universitaria nei Paesi dell’Unione europea o che
frequentino, al di fuori di questi Paesi, corsi i cui titoli di
studio finali siano considerati equipollenti dallo Stato italiano,
possono fruire del beneficio del ritardo dell’adempimento
degli obblighi di leva.
Qualora si intenda conseguire, in Paesi
non appartenenti all’Unione europea, un titolo di studio privo del
riconoscimento della equipollenza, occorrerà chiedere al
competente ufficio di leva del Distretto militare o della
Capitaneria di porto competente, l’autorizzazione a soggiornare
all’estero per motivi di studio.
I cittadini italiani residenti
all’estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno
di età, nonché quelli che espatriano per motivi di lavoro o
familiari, entro il compimento del 24° anno di età, sono arruolati
d’ufficio senza visita e dispensati, in tempo di pace, dal
presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza
all’estero.
La dispensa va richiesta, entro il compimento
dell’età prescritta (18° o 24° anno di età), qualora sussista la
condizione di emigrato, mediante istanza all’autorità diplomatica
o consolare italiana del luogo di residenza, che informerà il
competente ufficio militare di leva in Italia. I cittadini
dispensati dal presentarsi alle armi, che tuttavia rimpatriano
prima del compimento del 27° anno di età, hanno obbligo di
presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a
quello in cui è avvenuto il rimpatrio.
I cittadini italiani
residenti all’estero, che siano stati dispensati dall’obbligo di
presentarsi alla visita di leva, rimpatriati o residenti
all’estero dopo il raggiungimento del 27° anno di età, sono
dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l’obbligo di
rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.
La
dispensa dalla ferma vige anche per i cittadini in possesso della
doppia cittadinanza che possano dimostrare di aver prestato nelle
forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio
alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto
diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo
Stato.
Se invece il rientro, prima del compimento del 27° anno
di età, ha carattere temporaneo, il diritto alla dispensa non
decade, purché il rientro avvenga per:
ferie o motivi familiari (per un periodo massimo
di tre mesi, qualora si rientri da Paesi europei o del bacino
mediterraneo, sei mesi negli altri casi);
studio, con il limite di non più di un anno oltre la
durata legale del corso di studio;
lavoro (es.: trasporto, montaggio su incarico di ditte
straniere, ecc.);
Il permesso di rientro temporaneo va richiesto al
Consolato e, una volta giunti in Italia, va registrato presso la
locale stazione dell’Arma dei Carabinieri.
Considerata la
materia, è opportuno che vengano assunte per tempo le necessarie
informazioni presso il Consolato o direttamente presso gli uffici
militari di leva in Italia.
A chi rivolgersi
Ambasciata o Consolati
Ufficio di leva del Distretto militare o della Capitaneria
di porto
Il servizio civile contava in Italia nel 1998 su
oltre 70.000 giovani, saliti nel 1999 a circa 100.000. Cinquemila
sono stati gli enti convenzionati, di cui oltre tremila i
Comuni.
L’incremento è stato almeno in parte originato dalla
approvazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, che ha stabilito
le nuove norme in materia di obiezione di coscienza..
Con tale
norma si provvede alla tutela di quei cittadini i quali, "per
obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso
delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei
Corpi armati dello Stato".
Questi cittadini possono ora
adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del
servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e
autonomo dal servizio militare.
I cittadini che intendano
prestare servizio civile devono presentare domanda al competente
organo di leva entro 15 giorni dalla data di arruolamento.
La
domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere
espressa menzione dei motivi di coscienza che muovono il
richiedente, nonché l’attestazione, sotto la propria personale
responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, circa la insussistenza di cause ostative previste
dalla legge.
>Fino al momento della sua definizione, la
chiamata alla leva resta sospesa. All’atto di presentare la
domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte in ordine
all’area vocazionale e al settore d’impiego, designando fino a
dieci enti nell’ambito di una regione prescelta. A tale fine, la
domanda può essere corredata da qualsiasi documento attestante
eventuali esperienze o titoli di studio o professionali
utili.
Entro il termine di sei mesi dalla presentazione della
domanda si provvede, con decreto del Ministro della Difesa, alla
sua accettazione ovvero alla reiezione, motivata, di essa.
I
cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi
diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei
cittadini che prestano servizio militare di leva. Essi hanno
diritto alla stessa paga dei militari di leva, con esclusione dei
benefici volti a compensare la condizione militare. Il periodo di
servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per
l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico e privato, nei limiti modalità con le quali la
legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Ufficio
Nazionale per il servizio civile.
A chi rivolgersi
Enti ed organismi presso i quali è possibile svolgere
servizio civile